Cassazione Civile, Ordinanza n. 23451/2022 del 27/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto l’ammissione al passivo del fallimento della società per un credito di lavoro, sostenendo che i rapporti formalmente qualificati come contratti di lavoro a progetto avessero in realtà natura subordinata. Il Tribunale di Catania aveva respinto l’opposizione allo stato passivo, ritenendo non provata la subordinazione. In cassazione i lavoratori deducevano un unico motivo, denunciando nullità del decreto e del procedimento per motivazione apparente, contraddittoria e incomprensibile, nonché violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., oltre a omesso esame di un fatto decisivo. La Corte, tuttavia, ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito, nel termine, della copia autentica del decreto impugnato, richiesta dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La decisione
La Corte non ha esaminato il merito del motivo di ricorso perché ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha affermato che mancava nel fascicolo la copia autentica del decreto impugnato, onere a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., e che tale mancanza non era sanabile neppure attingendo agli atti della controparte, rimasta solo intimata. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione della parte intimata. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della dedotta nullità del decreto per motivazione apparente, ma non esaminato nel merito per la dichiarata improcedibilità del ricorso.
art. 111 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura di motivazione apparente e contraddittoria, senza scrutinio di merito per improcedibilità.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Il deposito della copia autentica della decisione impugnata è onere della parte ricorrente, da adempiere nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, a pena di improcedibilità del ricorso.
È richiamato come possibile modalità di deposito della certificazione di conformità all’originale, in alternativa al deposito della copia autentica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Usato come parametro di commisurazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato costituisce un adempimento processuale essenziale, la cui omissione comporta improcedibilità del ricorso.
- L’improcedibilità ex art. 369 c.p.c. opera come sanzione processuale per l’inosservanza di un onere documentale che consente alla Corte di verificare l’atto impugnato e la ritualità del ricorso; il giudice di legittimità non è tenuto a supplire alla mancanza mediante attività officiosa.
- La mancata produzione dell’atto impugnato non è sanata dal fatto che la parte resistente non svolga difese o sia soltanto intimata, né dalla potenziale disponibilità dell’atto in altri fascicoli, se non risulta comunque acquisito al giudizio di cassazione.
- Le censure di merito o di motivazione restano assorbite quando il ricorso è improcedibile per difetto di un presupposto documentale essenziale.
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