Cassazione Penale, Ordinanza n. 37091/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Catania, con sentenza dell’11 dicembre 2015, a tre anni di reclusione per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 589, commi 1 e 2, c.p.), per un fatto avvenuto a Misterbianco il 28 novembre 2011: alla guida di un autocarro, procedendo a 78 km/h oltre il limite di 50 km/h e in prossimità di un attraversamento pedonale regolarmente segnalato, aveva causato lesioni a una persona, deceduta il 20 febbraio 2012. Dopo che la Cassazione, con sentenza n. 22442 del 27 maggio 2025, aveva annullato con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, la Corte d’appello di Catania, il 19 novembre 2025, aveva confermato la decisione. Con l’unico motivo di ricorso l’imputato ha contestato la conferma del trattamento sanzionatorio, censurando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d’appello in sede di rinvio, che aveva colmato la carenza argomentativa già rilevata dalla precedente pronuncia rescindente e aveva giustificato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando la particolare gravità della condotta colposa, desunta dall’eccesso di velocità di 78 km/h rispetto al limite di 50 km/h e dalla prossimità di un attraversamento pedonale segnalato. Le ulteriori valutazioni difensive erano apprezzamenti di merito non proponibili in sede di legittimità. In conseguenza dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Alfio Adornetto era stato condannato alta pena di anni 3 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 589, commi 1 e 2, cod. pen.; fatto commesso in Misterbianco il 28 novembre 2011 in danno di Carmelo Laudani, con morte verificatasi il 20 febbraio 2012.
La norma individua il reato per il quale l’imputato era stato condannato; la decisione in esame non torna sulla responsabilità, ma riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio.
rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso conseguono il pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, a fronte di una motivazione razionale e adeguata sul trattamento sanzionatorio, si limiti a contrapporre differenti apprezzamenti di merito.
- Nel valutare la richiesta di attenuanti generiche, il giudice può fondare il diniego sulla particolare gravità della condotta colposa, illustrandone gli elementi concreti, quali un rilevante superamento del limite di velocità e la prossimità di un attraversamento pedonale regolarmente segnalato.
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