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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11935/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la sostituzione della pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione, inflitta per i reati di cui agli artt. 644 c.p. e 132 d.lgs. 385/93, con pena sostitutiva (detenzione domiciliare o semilibertà) ai sensi dell'art. 53 L. 689/81 come modificato dal d.lgs. 150/2022. La Corte distrettuale, pur ritenendo ammissibile l'istanza, ha respinto la richiesta motivando che la prolungata latitanza del condannato in Australia (dal febbraio 2015 fino al passaggio in giudicato della sentenza) dimostra la volontà di sottrarsi alla custodia e fa ritenere fondato il rischio che non verrebbero rispettate le prescrizioni delle pene sostitutive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati e inammissibili i motivi: (1) l'omessa valutazione della memoria difensiva non determina di per sé nullità e, nel caso di specie, la documentazione attestante la latitanza era stata comunque valutata dalla Corte territoriale; (2) la decisione di non concedere le pene sostitutive rientra nel potere discrezionale del giudice (art. 58 L. 689/81) e la valutazione, basata su accertamenti di fatto circa il rischio di inadempimento delle prescrizioni, non è sindacabile in sede di legittimità salvo vizio di manifesta illogicità. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 644 cod. pen.

    Norma del codice penale relativa al reato per cui è stata comminata la pena; utilizzata per definire la fattispecie penalmente rilevante oggetto della condanna.

  • art. 132 d.lgs. 385/93

    Norma del Testo Unico Bancario collegata al secondo capo d'imputazione; richiamata per indicare la natura dei reati per cui è stata inflitta la pena.

  • art. 53 L. 24 dicembre 1981, n. 689

    Disciplina le pene sostitutive della detenzione breve; il ricorso chiedeva l'applicazione delle misure sostitutive previste da questa norma (come modificate dalla riforma).

  • art. 58 L. 689/81

    Attribuisce al giudice il potere discrezionale di non sostituire la pena detentiva quando sussista il fondato motivo di ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute; è la norma centrale per giustificare il diniego alle pene sostitutive.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e valutazioni sul comportamento del condannato utili anche per ponderare il rischio di reiterazione o di inadempimento delle prescrizioni.

  • art. 121 cod. proc. pen.

    Prevede la facoltà per le parti di depositare memorie nel corso del giudizio; la Corte ha ricordato che il deposito non comporta automaticamente nullità se non valutato.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato nel dibattito sulla possibile nullità per omessa valutazione di memorie difensive; la Corte ha escluso che tale omissione comporti automaticamente la nullità generale prevista dall'art. 178.

  • art. 177 cod. proc. pen.

    Principio di tassatività delle nullità processuali, utilizzato per argomentare che l'omessa considerazione di una memoria difensiva non rientra fra le nullità previste dalla legge.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti della riproduzione dei motivi di ricorso in cassazione; citato proceduralmente nel corpo della decisione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; utilizzata per inquadrare i motivi dedotti dal ricorrente (lett. c) e e)).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla fattispecie.

Massime di principio

  • Il deposito di una memoria difensiva, seppur obbligatorio considerarla, non determina automaticamente la nullità del provvedimento se non espressamente prevista dalla legge; l'omessa valutazione influisce sulla congruità della motivazione, non sulla validità processuale di per sé.
  • La decisione del giudice di merito di non concedere pene sostitutive rientra in un'area di valutazione discrezionale e si fonda su accertamenti di fatto (es. latitanza, comportamento evasivo) che non sono sindacabili in Cassazione salvo manifesta illogicità o insufficienza della motivazione.
  • La prolungata latitanza o il comportamento volto a sottrarsi all'esecuzione (soggiorno prolungato all'estero fino alla definitività della sentenza) costituiscono elementi che giustificano il rifiuto delle misure alternative per il rischio di inadempimento delle prescrizioni.
  • Per opporsi con successo a un diniego di pene sostitutive è necessario fornire elementi concreti e specifici che smentiscano il rischio di inadempimento (es. rientro volontario anteriore alla definitività, provate condizioni di stabilità lavorativa e familiare, rapporti certificati con servizi di reinserimento), non semplici dichiarazioni generiche.
  • Le sentenze di merito devono motivare esplicitamente le ragioni del diniego e documentare i fatti su cui si basa la presunzione di inadempimento; una motivazione coerente ed esente da illogicità rende la decisione difficilmente impugnabile in Cassazione.

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