Cassazione Civile, Ordinanza n. 19226/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva agito ex art. 702-bis c.p.c. contro un comune per ottenere la liquidazione dei compensi asseritamente maturati per l'assistenza prestata in numerosi giudizi dinanzi a giudice ordinario e giudice amministrativo, oltre che ad altri uffici giudiziari. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda: aveva dichiarato incompetente il giudice adito per alcune controversie e inammissibile la domanda per i compensi relativi ai giudizi amministrativi e tributari; quanto alle cause trattate davanti allo stesso tribunale, aveva ritenuto non provata la pretesa perché il ricorrente aveva prodotto, oltre il termine ritenuto perentorio, le procure alle liti rilasciate dall'ente, reputando tardiva la produzione documentale e, quindi, inammissibile. Con il ricorso per cassazione il professionista ha censurato tale impostazione, denunciando violazione degli artt. 702-bis e 702-ter c.p.c., dell'art. 28 L. 794/1942, dell'art. 14 D.Lgs. 150/2011, nonché degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che nel procedimento sommario non esiste una preclusione processuale alla produzione documentale successiva al ricorso e che la motivazione del tribunale era meramente apparente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e ha cassato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile la produzione delle procure alle liti effettuata dopo il deposito del ricorso, perché nel procedimento sommario di cognizione, applicabile anche alla liquidazione degli onorari ex art. 14 D.Lgs. 150/2011, la mancata indicazione o allegazione dei documenti negli atti introduttivi non è assistita da una sanzione di decadenza e la produzione documentale è ammissibile fino all'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. La causa deve quindi essere riesaminata dal giudice di rinvio sulla base di questo principio di diritto.
Norme richiamate
Le indicazioni di mezzi di prova e documenti negli atti introduttivi non comportano una preclusione istruttoria né una decadenza se omesse; la produzione documentale successiva è ammissibile fino all'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c.
L'ordinanza conclusiva del procedimento sommario segna il limite finale entro cui è possibile la produzione documentale.
Il richiamo dell'art. 702-bis ai requisiti dell'atto introduttivo non introduce, di per sé, una preclusione processuale per la prova documentale.
art. 28 L. 13 giugno 1942, n. 794
È richiamato come base normativa del procedimento di liquidazione dei compensi dell'avvocato.
art. 14 D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Il procedimento di liquidazione degli onorari degli avvocati segue il rito sommario di cognizione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio di motivazione dedotto dal ricorrente.
È richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. e all'art. 111 Cost. per contestare l'apparente motivazione della decisione di merito.
art. 111 Cost.
È invocato dal ricorrente a sostegno della censura di motivazione meramente apparente.
Massime di principio
- Nel procedimento sommario di cognizione, l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti negli atti introduttivi non è assistita da una sanzione di decadenza, salvo diversa previsione espressa.
- La mancata produzione dei documenti con il ricorso o con la comparsa di risposta non rende di per sé inammissibile la successiva produzione, che resta possibile fino alla pronuncia dell'ordinanza conclusiva ex art. 702-ter c.p.c.
- Le norme che introducono preclusioni o decadenze devono essere interpretate in modo restrittivo e non possono essere estese per via soltanto interpretativa in assenza di una chiara previsione legislativa.
- Nel procedimento di liquidazione degli onorari degli avvocati disciplinato dall'art. 14 D.Lgs. 150/2011, il rinvio al rito sommario non consente di introdurre preclusioni istruttorie ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dalla legge.
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