Cassazione Penale, Sentenza n. 42448/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza n. 18/2015 della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, irrevocabile dal 27/06/2017, che aveva condannato Napoli all'ergastolo per concorso nell'omicidio e nella soppressione del cadavere di Pioli Fabrizio. Il ricorrente ha dedotto (1) violazione del principio del contraddittorio nella fase preliminare della revisione e indebita anticipazione del giudizio di merito; (2) che la richiesta di revisione si fondava su "prove nuove" costitute da fotografie e radiografie e dalla consulenza di parte (Dr. Trunfio) che avrebbero mostrato elementi osteo-cartilaginei e dinamiche del fatto non valutate nei processi di cognizione, tali da mettere in discussione il ruolo concorsuale attribuito a Napoli. Si è sostenuto che tali materiali non erano stati acquisiti nel dibattimento e che la nuova consulenza avrebbe dovuto incidere sulla valutazione delle lesioni e sull'interpretazione della dinamica del delitto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente svolto la valutazione preliminare limitandosi a un esame sommario (ictu oculi) dell'idoneità delle prove nuove e senza anticipare il giudizio di merito. Le osservazioni del consulente di parte non dimostravano l'uso di cognizioni scientifiche o metodiche nuove tali da costituire "prove nuove" ai sensi dell'art. 630 c.p.p., ma rappresentavano una rivisitazione del materiale già esaminato. Anche ammettendo la fondatezza della consulenza, i nuovi elementi risultavano, hic et nunc, insufficienti a scalfire il solido quadro probatorio di merito (dichiarazioni testimoniali, intercettazioni, tabulati telefonici, localizzazioni GPS, immagini video, ecc.) e non idonei a determinare il proscioglimento previsto dagli artt. 529-531 c.p.p. La Corte ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per possibile colpa nella formulazione dei motivi.
Norme richiamate
Decreto-legge n. 137/2020, art. 23 comma 8 (conv. L. 176/2020)
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma richiamata per indicare che il procedimento è stato trattato in forma cartolare; non sostanziale ai fini della decisione sulla revisione.
Decreto-legge n. 228/2021, art. 16 comma 1 (conv. L. 15/2022)
art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15
Ulteriore richiamo procedurale relativo alla trattazione cartolare del procedimento.
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b)
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Fondamento della censura di motivazione e della impugnazione in Cassazione; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze mosse sotto questo profilo.
Codice di procedura penale, art. 630 comma 1 lett. c)
art. 630 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Definisce le "prove nuove" per la revisione; la Corte ha interpretato che rientrano le acquisizioni scientifiche o tecniche realmente nuove. Nel caso, la consulenza di parte non ha dimostrato l'uso di metodiche o conoscenze realmente innovative tali da costituire prova nuova.
Codice di procedura penale, artt. 631 e 634
artt. 631 e 634 cod. proc. pen.
Riferimenti alle norme procedurali sulla revisione; la Corte ha richiamato i limiti della fase preliminare di delibazione e la necessità di evitare un'anticipazione del giudizio di merito.
Codice di procedura penale, art. 637 comma 3
art. 637 comma 3 cod. proc. pen.
Stabilisce che il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio: principio richiamato per escludere che una mera diversa interpretazione del materiale già disponibile possa giustificare la revisione.
Codice di procedura penale, artt. 529, 530, 531
artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.
Norme che disciplinano il proscioglimento in revisione; la Corte ha valutato se le nuove prove, se accertate, potrebbero condurre al proscioglimento secondo tali articoli e ha concluso negativamente.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che dispone le spese e le ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità: applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione alla Cassa delle ammende.
Codice di procedura penale, art. 125 comma 3
art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso; la Corte ha valutato la questione nel contesto della rilevanza delle nuove prove e del contraddittorio, senza riscontrare violazioni tali da rendere ammissibile la revisione.
Massime di principio
- La richiesta di revisione basata su "prove nuove" richiede che tali prove siano effettivamente nuove nel senso di nuove acquisizioni scientifiche o tecniche o materiali non disponibili nel giudizio di merito; la mera rielaborazione o diversa interpretazione di dati già esaminati non basta.
- Nella fase preliminare di ammissibilità la Corte effettua una valutazione sommaria (ictu oculi) sull'idoneità delle prove nuove a superare il giudicato, ma non può anticipare il merito né svolgere approfondite indagini contraddittorie.
- Per essere ammissibile, la prova nuova deve apparire non manifestamente inidonea a mettere in crisi il quadro probatorio originario; devono emergere elementi evidenti di inconferenza delle nuove prove rispetto a quelle già acquisite.
- Il principio di non pronunciare il proscioglimento esclusivamente per una diversa valutazione delle prove di primo grado (art. 637 comma 3 c.p.p.) limita la possibilità di revisione quando il ricorso si fonda su una diversa interpretazione delle stesse evidenze.
- In casi con quadro probatorio convergente e robusto (testimonianze, tabulati telefonici, video, localizzazioni), anche prove tecniche aggiuntive devono avere carattere di novità metodologica o risultati altamente determinanti per poter rovesciare la condanna.
- Per aumentare le probabilità di ammissibilità, la difesa dovrebbe documentare chiaramente la non disponibilità delle prove nel dibattimento, dimostrare la novità scientifica/metodologica e spiegare perché e in che misura i nuovi elementi, se accertati, possono ragionevolmente determinare il proscioglimento.
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