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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11928/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non proposto per motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Lecce con la quale era stata applicata la pena su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deducendo violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p. e vizio di motivazione con riferimento alla contestazione di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché agli artt. 192 e 533 c.p.p. La Corte rileva però che il ricorso è stato proposto fuori dai casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limita l'impugnazione delle sentenze ex art. 444 c.p.p. ai soli motivi inerenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. I motivi dedotti non rientrano in tali ipotesi.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come parametro della doglianza, ma non rientrante tra i motivi di ricorso ammessi avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice oggetto della contestazione sostanziale; la doglianza sul suo trattamento non è scrutinabile nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 192 c.p.p.

    Invocato per vizio di motivazione/valutazione della prova, ma non deducibile nel ricorso avverso patteggiamento al di fuori dei casi consentiti.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla decisione, ma la censura è estranea ai limiti di impugnazione della sentenza di applicazione della pena.

  • art. 444 c.p.p.

    Sentenza oggetto di ricorso: applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Stabilisce tassativamente i soli motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica solo in caso di assenza di colpa, non ravvisata nella specie.

Massime di principio

  • La sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. è ricorribile per cassazione soltanto per i motivi espressamente e tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tale elenco è inammissibile.
  • Sono inammissibili, contro il patteggiamento, le doglianze che investono la motivazione, la valutazione della prova o la pretesa violazione di norme processuali diverse da quelle che attengono ai motivi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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