Cassazione Penale, Sentenza n. 41743/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava la condanna per violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, sostenendo che manca la prova della rituale comunicazione del decreto del Tribunale (28/11/2018) di rivalutazione della persistenza della pericolosità sociale. La questione centrale è che, in base all'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011, la misura rimane sospesa fino alla comunicazione del decreto di rivalutazione: senza prova della comunicazione la misura non poteva ritenersi efficace al momento del fatto (20/03/2020) e quindi non poteva integrarsi il reato contestato.
La decisione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondato l'unico motivo. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta perché verifichi se, prima del 20 marzo 2020, sia stata effettivamente comunicata al Pellegrino il decreto di rivalutazione della persistenza della pericolosità sociale. La Corte ha precisato che la mera notificazione del verbale di risottoposizione non è sufficiente e che la misura rimane sospesa fino alla comunicazione del decreto; pertanto la prova della comunicazione è requisito essenziale per l'integrazione del reato.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 14 comma 2-ter
la sorveglianza speciale rimane sospesa quando il soggetto viene sottoposto a detenzione per espiazione pena; quando il periodo di detenzione si protrae per almeno due anni, il Tribunale deve valutare la persistenza della pericolosità sociale; nel caso di persistenza, il Tribunale emette decreto con cui ordina l’esecuzione della misura; quest’ultima rimane sospesa fino alla comunicazione del decreto di rivalutazione.
La Corte interpreta la norma nel senso che la misura di prevenzione non è operativa fintanto che non sia comunicato all'interessato il decreto di rivalutazione: la sospensione della misura perdura fino a tale comunicazione, sicché non può esservi violazione della misura se manca prova della comunicazione.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 11
Riferito nel ricorso in quanto norma generale sulle misure di prevenzione; la giurisprudenza si è concentrata sulla necessità della comunicazione formale dei provvedimenti che incidono sulla decorrenza e sull'esecutività della misura.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 73
Norma richiamata in relazione al reato contestato (violazione della misura di prevenzione). La Corte ha ritenuto che l'integrazione del reato dipenda dall'accertamento che la misura fosse effettivamente operativa, cioè comunicata.
codice di procedura penale, art. 627
Richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni e adempimenti formali relativi alla comunicazione degli atti giudiziari; la decisione impone di valutare la prova della notificazione formale ai fini dell'efficacia del decreto di rivalutazione.
Massime di principio
- La misura di prevenzione sospesa per detenzione di durata almeno biennale torna ad essere operativa solo dopo la comunicazione formale del decreto di rivalutazione della pericolosità sociale: fino a quel momento non può ritenersi integrata una violazione della misura.
- La mera notifica del verbale di risottoposizione o altri atti informali non è sufficiente, di per sé, a sostituire la prova della comunicazione del decreto di rivalutazione: occorre la prova della rituale notificazione del provvedimento che dispone la ripresa dell'esecuzione della misura.
- L'onere di provare l'effettiva comunicazione del decreto spetta a chi sostiene l'efficacia della misura (di solito l'accusa). In assenza di tale prova, il giudice non può fondare la condanna per violazione della misura.
- In situazioni analoghe, il giudice di merito deve verificare documenti di notifica ufficiali (registro notificazioni, attestazioni di ufficiale giudiziario, attestazioni di servizio) o altra prova idonea a dimostrare la ricezione da parte dell'interessato prima della data del fatto.
- Se la notificazione è contestata o non provata, la decisione corretta è l'annullamento con rinvio per accertare il fatto materiale della comunicazione; non è ammessa la valorizzazione di presunzioni deboli per supplire all'assenza di prova.
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