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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09396/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (mediatore)

La controversia

La controversia riguarda la provvigione richiesta da un agente immobiliare per la vendita di un immobile. In primo grado la domanda era stata rigettata, ma in appello il mediatore ha ottenuto la condanna della controparte al pagamento di Euro 30.000, oltre interessi e spese, sulla base di documentazione ritenuta dimostrativa dell'incarico di mediazione e del nesso causale tra l'attività svolta e la conclusione dell'affare. Il ricorrente per cassazione ha censurato: 1) il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., sostenendo che l'atto di appello fosse generico e non contenesse censure specifiche; 2) la ritenuta violazione degli artt. 1755 e 2697 c.c. e l'omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che non fosse stata provata l'effettiva attività di mediazione e il necessario nesso causale tra tale attività e la conclusione del contratto; 3) la violazione degli artt. 1755, 2697 e 115 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse attribuito rilievo decisivo a documenti non idonei a dimostrare lo svolgimento dell'attività tipica del mediatore e avesse eluso il vero tema controverso, cioè l'assenza di prova dell'intervento causale del mediatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché l'appello aveva comunque individuato con sufficiente chiarezza le questioni contestate e le ragioni della critica alla sentenza di primo grado, conformemente ai requisiti dell'art. 342 c.p.c. come interpretato dalle Sezioni Unite. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo nella parte in cui prospettavano violazioni di legge o vizi motivazionali, osservando che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in cassazione. Ha inoltre affermato che la Corte d'appello aveva correttamente applicato l'art. 1755 c.c., perché il diritto alla provvigione sorge quando l'attività del mediatore costituisce antecedente causalmente efficiente della conclusione dell'affare; nel caso concreto, la prova è stata desunta dal mandato alla vendita, dalla proposta d'acquisto su carta intestata dell'agenzia sottoscritta dall'acquirente e dalla prova del pagamento della provvigione da parte del venditore. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice; non sono necessarie formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La censura sulla non specificità dell'appello è stata ricondotta a violazione dell'art. 342 c.p.c. e quindi al vizio processuale deducibile come nullità della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Non è ammissibile invocare la violazione di legge quando la doglianza mira in realtà a contestare l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente la revisione del merito o la critica alla valutazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 1755 c.c.

    Il diritto del mediatore alla provvigione sorge se tra il suo intervento e la conclusione dell'affare esiste un nesso causale adeguato; è sufficiente che l'attività del mediatore sia stata antecedente indispensabile alla conclusione del contratto.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla provvigione grava sul mediatore, che deve dimostrare l'efficacia causale della propria attività rispetto all'affare concluso.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta non pertinente perché la Corte d'appello ha valutato documenti ritualmente acquisiti, senza porre a base della decisione fatti non provati.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il filtro in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

    A seguito del rigetto del ricorso, sono stati indicati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, ai fini dell'art. 342 c.p.c., è sufficiente che l'impugnazione individui con chiarezza i capi della decisione contestati e le ragioni della critica, anche mediante il richiamo agli elementi probatori ritenuti erroneamente valutati dal primo giudice.
  • Il mediatore che chieda la provvigione deve provare che la propria attività abbia costituito antecedente causale efficiente della conclusione dell'affare; non è necessario che abbia partecipato a tutte le fasi delle trattative, purché il suo intervento sia stato causalmente rilevante.
  • La mera pregressa conoscenza tra le parti non esclude di per sé il diritto alla provvigione, se risultano elementi idonei a dimostrare che l'attività del mediatore abbia comunque inciso sulla conclusione dell'affare.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o contestare il merito dell'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di appello, salvo il limite dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieMediazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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