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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30016/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto di convalida del sequestro probatorio di denaro (C 18.269,20). Il ricorrente denunciava: carenza e illogicità della motivazione del decreto e dell'ordinanza del riesame circa la finalità probatoria perseguita; uso di un modulo prestampato con motivazione apparentemente generica; omissione della descrizione della condotta ipotizzata e della relazione tra i beni vincolati e l'ipotesi delittuosa (violazione degli artt. 324, 354, 355 c.p.p. richiamati dal ricorrente). Inoltre si contestava l'insussistenza del "fumus commissi delicti" per la contestata ipotesi di riciclaggio, essendo il sospetto fondato solo sul possesso della somma senza elementi di attività diretta a occultarne l'origine illecita.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto che il decreto di sequestro probatorio e l'ordinanza del tribunale del riesame non avessero indicato le specifiche esigenze probatorie e il nesso di derivazione o pertinenza tra la somma sequestrata e il reato, limitandosi a considerazioni generiche (es. precedenti e legami ambientali) più appropriate per misure preventive/confisca. Inoltre è stata rilevata la mancanza di indicazione della tipologia del reato presupposto per la contestata fattispecie di riciclaggio. Per queste ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento per nuovo esame al tribunale di Foggia, sezione del riesame dei provvedimenti cautelari reali.

Norme richiamate

  • art. 253 e segg. cod. proc. pen.

    La Corte distingue il sequestro probatorio (disciplinato dagli artt. 253 ss.) dal sequestro preventivo o finalizzato alla confisca: per il sequestro probatorio di denaro occorre specificare le esigenze probatorie e il nesso tra denaro e reato.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamato per segnalare che argomentazioni come precedenti penali e collegamenti con ambienti criminali possono essere congrue per misure preventive o confische, ma non bastano a motivare un sequestro probatorio.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione alla competenza e all'impugnazione dei provvedimenti cautelari reali; la Corte ha disposto il rinvio ai sensi dell'art. 324 co. 5.

  • artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.

    In tema di reati patrimoniali che richiedono un reato presupposto (es. riciclaggio), ai fini del fumus è necessario individuare almeno la tipologia del reato presupposto; non è sufficiente l'accenno generico al possesso di denaro.

  • Cassazione, Sez. 6, n. 23046 del 04/04/2017

    Sez. 6, n. 23046/2017 (Rv. 270487 - 01)

    Giurisprudenza che afferma l'obbligo di motivazione sul nesso di derivazione o pertinenza tra somma di denaro e reato e sulla rilevanza del denaro ai fini dell'accertamento dei fatti.

  • Cassazione, Sez. 2, n. 44416 del 16/09/2016

    Sez. 2, n. 44416/2016 (Rv. 268724 - 01)

    Giurisprudenza che richiede motivazione adeguata circa la finalità probatoria del sequestro del denaro, modulata in rapporto alla progressione processuale e alla peculiare natura del bene sequestrato.

  • Cassazione, Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021

    Sez. 2, n. 6584/2021 (Rv. 282629 - 01)

    Principio che, ai fini del fumus per reati che presuppongono un altro reato, impone l'indicazione almeno della tipologia del reato presupposto; non è richiesta una ricostruzione integrale degli elementi fattuali.

Massime di principio

  • Per il sequestro probatorio di denaro occorre una motivazione specifica che indichi le esigenze probatorie perseguite e il nesso di derivazione o pertinenza tra la somma e il reato; la mera indicazione di precedenti o collegamenti ambientali non è sufficiente.
  • Se si contesta il reato di riciclaggio, il provvedimento cautelare deve individuare almeno la tipologia del reato presupposto; l'assenza di tale indicazione rende insufficiente il fumus commissi delicti.
  • L'uso di moduli prestampati o argomentazioni generiche può integrare motivazione apparente e comportare l'annullamento del provvedimento.
  • In caso di vizio motivazionale la Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame, lasciando al giudice del riesame l'onere di specificare le esigenze probatorie in relazione alla progressione del processo e alla natura del bene sequestrato.
  • Difesa: è efficace impugnare il sequestro probatorio di denaro per carenza motivazionale e per mancata individuazione del reato presupposto quando la contestazione si fonda su elementi generici di possesso.

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