Cassazione Penale, Sentenza n. 10774/2026 del 20/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario avverso l'ordinanza di archiviazione emessa ai sensi dell'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto (reato contestato: art. 334 c.p.). Il difensore deduce violazione di legge per mancata e rigorosa valutazione sulla sussistenza del dolo specifico e della finalità esclusiva di favorire il proprietario, nonché violazioni procedurali (richiamando gli artt. 187, 192 c.p.p. e l'art. 6 CEDU). Si sostiene che il ricorrente aveva interesse all'archiviazione perché il fatto non costituiva reato e che errori nell'individuazione del destinatario del sequestro e nella conoscenza del dissequestro (la titolare effettiva era Passavia Fabiola) escludono la consapevolezza della condotta finalizzata a favorire il proprietario; inoltre si lamenta il pregiudizio conseguente all'archiviazione con formula di particolare tenuità rispetto a una formula liberatoria.
La decisione
Il giudice dichiara il ricorso inammissibile per molteplici ragioni. In primo luogo rileva l'insufficienza dell'interesse concreto e attuale del ricorrente a ottenere la rimozione dell'archiviazione per particolare tenuità, poiché il pregiudizio evocato è generico e astratto e la giurisprudenza e le modifiche legislative hanno ridotto l'effettivo pregiudizio derivante dall'iscrizione nel casellario. In subordine, anche se ammissibile, il motivo attiene a vizio di motivazione (assenza di dolo) e risulta infondato: la documentazione mostra che i contenitori di carburante erano stati posti sotto sequestro amministrativo e affidati in custodia al ricorrente e che il ricorrente ha utilizzato il carburante, risultando non reperito al momento del successivo dissequestro; inoltre il rimedio contro il sequestro amministrativo era da esperire presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non davanti al Tribunale del riesame. Per questi motivi il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma del reato per il quale era indagato il ricorrente; la vicenda si è svolta verificando la configurabilità del reato rispetto alla condotta contestata.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto che è stata invocata e cui l'ordinanza di archiviazione si è richiamata; la Corte ricorda che l'iscrizione del provvedimento nel casellario ha effetti prevalentemente interni al sottosistema dell'art. 131-bis e non costituisce di per sé un pregiudizio idoneo a giustificare sempre la ricorribilità.
Disciplina della procedura di archiviazione per particolare tenuità con contraddittorio: il provvedimento decisionale emesso a seguito di opposizione ha natura decisoria e, in linea di principio, è impugnabile per cassazione per violazione di legge, ma la ricorribilità richiede interesse concreto.
art. 111 Cost., settimo comma
Principio secondo cui, in assenza di altri mezzi di impugnazione, l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità è ricorribile per cassazione; la Corte richiama tuttavia l'esigenza di valutare l'interesse concreto del ricorrente.
Norma che autorizza la condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per ricorsi infondati o inammissibili; applicata dal giudice per sanzionare il ricorrente.
Norme sul contenuto dei certificati del casellario giudiziale; la Corte evidenzia che le modifiche legislative hanno limitato l'effetto pregiudizievole dell'iscrizione del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità nei certificati esterni, riducendo il pregiudizio per l'indagato.
Decreto di revisione della disciplina del casellario giudiziale che ha ridotto la visibilità esterna delle iscrizioni derivanti dall'art. 131-bis, fattore considerato per valutare la rilevanza del pregiudizio invocato dall'indagato.
artt. 187, 192 c.p.p. e art. 6 CEDU
Norme e principio invocate dal ricorrente per lamentare violazioni procedurali e di diritto a un giusto processo; la Corte rileva che tali censure non sono provate né accompagnate da un interesse concreto valido a supportare il ricorso.
Massime di principio
- L'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto è, di regola, impugnabile per cassazione ma il ricorrente deve dimostrare un interesse concreto e attuale alla rimozione del provvedimento: mere censure generiche sul danno derivante dall'iscrizione nel casellario non sono sufficienti.
- Le modifiche legislative al casellario giudiziale hanno ridotto l'effetto esterno dell'iscrizione di provvedimenti ex art. 131-bis, per cui il pregiudizio dedotto deve essere specifico (es. effetti su rapporti lavorativi, provvedimenti amministrativi concreti) e documentalmente provato.
- Per contestare l'esistenza del dolo specifico (es. finalità di favorire il proprietario) è necessario produrre elementi e prove che dimostrino l'assenza di consapevolezza o la mancanza di contemporaneità tra condotta e vincolo sul bene; affermazioni narrative e contraddette da documenti (es. atti di custodia o utilizzo del bene) hanno scarse chance di successo.
- Bisogna distinguere tra sequestro penale e sequestro amministrativo: i rimedi e le autorità competenti sono diversi (per il sequestro amministrativo, ad esempio, può competere l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), e gli atti di impugnazione devono essere diretti al giudice/autorità corretta.
- L'introduzione di ricorsi infondati o inammissibili espone al rischio di condanna per spese e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende; pertanto, prima di proporre impugnazioni, è opportuno verificare l'esistenza di un interesse concreto e la qualità delle prove a sostegno.
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