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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10774/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario avverso l'ordinanza di archiviazione emessa ai sensi dell'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto (reato contestato: art. 334 c.p.). Il difensore deduce violazione di legge per mancata e rigorosa valutazione sulla sussistenza del dolo specifico e della finalità esclusiva di favorire il proprietario, nonché violazioni procedurali (richiamando gli artt. 187, 192 c.p.p. e l'art. 6 CEDU). Si sostiene che il ricorrente aveva interesse all'archiviazione perché il fatto non costituiva reato e che errori nell'individuazione del destinatario del sequestro e nella conoscenza del dissequestro (la titolare effettiva era Passavia Fabiola) escludono la consapevolezza della condotta finalizzata a favorire il proprietario; inoltre si lamenta il pregiudizio conseguente all'archiviazione con formula di particolare tenuità rispetto a una formula liberatoria.

La decisione

Il giudice dichiara il ricorso inammissibile per molteplici ragioni. In primo luogo rileva l'insufficienza dell'interesse concreto e attuale del ricorrente a ottenere la rimozione dell'archiviazione per particolare tenuità, poiché il pregiudizio evocato è generico e astratto e la giurisprudenza e le modifiche legislative hanno ridotto l'effettivo pregiudizio derivante dall'iscrizione nel casellario. In subordine, anche se ammissibile, il motivo attiene a vizio di motivazione (assenza di dolo) e risulta infondato: la documentazione mostra che i contenitori di carburante erano stati posti sotto sequestro amministrativo e affidati in custodia al ricorrente e che il ricorrente ha utilizzato il carburante, risultando non reperito al momento del successivo dissequestro; inoltre il rimedio contro il sequestro amministrativo era da esperire presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non davanti al Tribunale del riesame. Per questi motivi il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 334 c.p.

    Norma del reato per il quale era indagato il ricorrente; la vicenda si è svolta verificando la configurabilità del reato rispetto alla condotta contestata.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto che è stata invocata e cui l'ordinanza di archiviazione si è richiamata; la Corte ricorda che l'iscrizione del provvedimento nel casellario ha effetti prevalentemente interni al sottosistema dell'art. 131-bis e non costituisce di per sé un pregiudizio idoneo a giustificare sempre la ricorribilità.

  • art. 411, comma 1-bis c.p.p.

    Disciplina della procedura di archiviazione per particolare tenuità con contraddittorio: il provvedimento decisionale emesso a seguito di opposizione ha natura decisoria e, in linea di principio, è impugnabile per cassazione per violazione di legge, ma la ricorribilità richiede interesse concreto.

  • art. 111 Cost., settimo comma

    Principio secondo cui, in assenza di altri mezzi di impugnazione, l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità è ricorribile per cassazione; la Corte richiama tuttavia l'esigenza di valutare l'interesse concreto del ricorrente.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per ricorsi infondati o inammissibili; applicata dal giudice per sanzionare il ricorrente.

  • D.P.R. 14/11/2002 n. 313 (Testo Unico del casellario giudiziale), artt. 24, 25-bis, 28, comma 7, lett. c)

    Norme sul contenuto dei certificati del casellario giudiziale; la Corte evidenzia che le modifiche legislative hanno limitato l'effetto pregiudizievole dell'iscrizione del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità nei certificati esterni, riducendo il pregiudizio per l'indagato.

  • D.Lgs. 2/10/2018 n. 122

    Decreto di revisione della disciplina del casellario giudiziale che ha ridotto la visibilità esterna delle iscrizioni derivanti dall'art. 131-bis, fattore considerato per valutare la rilevanza del pregiudizio invocato dall'indagato.

  • artt. 187, 192 c.p.p. e art. 6 CEDU

    Norme e principio invocate dal ricorrente per lamentare violazioni procedurali e di diritto a un giusto processo; la Corte rileva che tali censure non sono provate né accompagnate da un interesse concreto valido a supportare il ricorso.

Massime di principio

  • L'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto è, di regola, impugnabile per cassazione ma il ricorrente deve dimostrare un interesse concreto e attuale alla rimozione del provvedimento: mere censure generiche sul danno derivante dall'iscrizione nel casellario non sono sufficienti.
  • Le modifiche legislative al casellario giudiziale hanno ridotto l'effetto esterno dell'iscrizione di provvedimenti ex art. 131-bis, per cui il pregiudizio dedotto deve essere specifico (es. effetti su rapporti lavorativi, provvedimenti amministrativi concreti) e documentalmente provato.
  • Per contestare l'esistenza del dolo specifico (es. finalità di favorire il proprietario) è necessario produrre elementi e prove che dimostrino l'assenza di consapevolezza o la mancanza di contemporaneità tra condotta e vincolo sul bene; affermazioni narrative e contraddette da documenti (es. atti di custodia o utilizzo del bene) hanno scarse chance di successo.
  • Bisogna distinguere tra sequestro penale e sequestro amministrativo: i rimedi e le autorità competenti sono diversi (per il sequestro amministrativo, ad esempio, può competere l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), e gli atti di impugnazione devono essere diretti al giudice/autorità corretta.
  • L'introduzione di ricorsi infondati o inammissibili espone al rischio di condanna per spese e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende; pertanto, prima di proporre impugnazioni, è opportuno verificare l'esistenza di un interesse concreto e la qualità delle prove a sostegno.

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