Cassazione Civile, Ordinanza n. 23042/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietaria)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una comproprietaria per ottenere il rilascio di una porzione di terreno di proprietà comune, che assumeva occupata senza titolo dalle altre partecipi, oltre al risarcimento del danno. Le convenute resistevano chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento dell’usucapione della porzione occupata. Il tribunale accoglieva la domanda di rilascio e rigettava l’usucapione; la corte d’appello confermava. In cassazione le soccombenti deducevano: 1) violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per il rigetto delle prove orali da esse articolate, ritenute generiche e valutative, nonostante fossero dirette a dimostrare il possesso utile ad usucapionem; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., individuato nello svolgimento, sui beni controversi, di un’attività di ristorazione aperta al pubblico; 3) nullità della sentenza per apparenza della motivazione. La ricorrente sosteneva che tali elementi provassero il possesso esclusivo e continuato necessario per usucapire la quota altrui.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure mirassero, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e del fatto, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che, in tema di comunione, l’usucapione della quota degli altri contitolari richiede la prova di un possesso esercitato in modo esclusivo e incompatibile con il godimento altrui, tale da manifestare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non uti condominus; non è sufficiente né il mero uso del bene comune, né il fatto che gli altri partecipanti si astengano dall’uso. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta adeguata e non apparente. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è richiamato come base della censura di nullità della sentenza e del vizio di motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
impone, in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- In tema di comunione, il comproprietario che possiede il bene comune può usucapire la quota degli altri partecipanti solo se il possesso si trasforma in un godimento esclusivo, incompatibile con il godimento altrui e idoneo a manifestare in modo univoco l’animus domini; il solo uso del bene comune non basta.
- Per l’usucapione della quota altrui non è sufficiente la mera inattività o astensione degli altri comproprietari dall’uso del bene, occorrendo un quid pluris che renda percepibile l’esclusione del loro potere di godimento.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o del fatto, poiché il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo o di motivazione apparente non può risolversi nella richiesta di una diversa lettura delle risultanze istruttorie, se la sentenza impugnata contiene un percorso argomentativo logicamente comprensibile e sufficiente al minimo costituzionale.
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