Cassazione Civile, Ordinanza n. 01449/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza del Tribunale di Bergamo e ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, davanti al quale ha rimesso le parti. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, rilevando incertezze interpretative sulla questione. Gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto privato aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro un'intimazione di pagamento notificata da AGEA per euro 381.766,09 oltre accessori, fondata su una precedente cartella di pagamento concernente prelievi supplementari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo la giurisdizione del giudice ordinario. AGEA ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi; con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 133, comma 1, lett. t), d.lgs. 104/2010, sostenendo che la controversia rientrava nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, perché la pretesa esecutiva e la debenza del credito erano già contestate davanti al giudice amministrativo sia con riferimento alla cartella sia all'intimazione, sicché operava il principio di concentrazione delle tutele. Gli altri motivi erano diretti al merito, ma la loro trattazione è stata assorbita.
Norme richiamate
L'opposizione è stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi; la qualificazione non è stata contestata specificamente e non è stata messa in discussione ai fini della decisione sulla giurisdizione.
art. 133, comma 1, lett. t), d.lgs. 104/2010
La previsione di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie relative al prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario va letta alla luce del principio di concentrazione delle tutele, con estensione della giurisdizione del giudice amministrativo anche alle opposizioni agli atti esecutivi quando siano contestati sia il potere amministrativo e la debenza del credito, sia la regolarità degli atti esecutivi o preesecutivi.
Richiamato come schema di contestazione sostanziale dell'esecuzione; nelle fattispecie esaminate dalle Sezioni Unite, la contestazione del quantum accertato dall'autorità amministrativa incide su posizioni di interesse legittimo e radica la giurisdizione amministrativa.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.
Indicata come norma sul vizio denunciato in ricorso, relativo alla giurisdizione.
Massime di principio
- Quando una controversia riguarda il prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario e la pretesa esecutiva dell'amministrazione è già oggetto di contestazione sulla debenza del credito e sul quantum davanti al giudice amministrativo, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si estende anche all'opposizione agli atti esecutivi.
- Ai fini della giurisdizione, rileva la contemporanea pendenza delle contestazioni sul quomodo e sull'an dell'esecuzione; non assume rilievo decisivo che esse siano state proposte nel medesimo giudizio o con azioni distinte, anche davanti a giudici diversi.
- Il principio di concentrazione delle tutele impone di evitare la frammentazione tra giudice ordinario e giudice amministrativo quando la controversia intreccia posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi, attribuendo al giudice amministrativo il ruolo di dominus dell'intera controversia.
- In presenza di un orientamento già consolidato delle Sezioni Unite sulla stessa materia, la questione di giurisdizione può essere decisa dalla sezione semplice in conformità a tale indirizzo.
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