Cassazione Civile, Ordinanza n. 25286/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto concluso tra una società proprietaria/locatrice e una società utilizzatrice del fondo, originariamente qualificato dalla resistente come rapporto non agrario ai fini della cessazione. La resistente aveva introdotto un tentativo di conciliazione in sede agraria e poi intimato sfratto per finita locazione; la controparte si era opposta sostenendo invece che il rapporto fosse un affitto agrario, con durata legale di quindici anni, e che quindi la domanda dovesse essere trattata secondo la disciplina agraria. La Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Tivoli, investita della lite, ha accertato nel merito la natura non agraria del rapporto, rilevando che sul bene la società utilizzatrice svolgeva attività di lavorazione di pietre e marmo, e ha poi declinato la competenza sulle restanti domande in favore del Tribunale ordinario. Con l’unico motivo di ricorso la società utilizzatrice ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 42 c.p.c., sostenendo che la Sezione agraria avrebbe dovuto limitarsi a negare lo sfratto o concedere termini per la causa di merito, senza pronunciarsi sull’accertamento negativo della natura agraria; ha inoltre sostenuto che la competenza agraria sussisterebbe ogni volta che una parte prospetti, anche solo in modo non pretestuoso, un rapporto agrario, e ha invocato vari indici fattuali della natura agraria del rapporto, come il tentativo di conciliazione agraria, la lunga durata del rapporto, la mancata contestazione dell’uso del bene e il trattamento del canone come affitto anziché locazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il regolamento di competenza inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata non avesse deciso sulla competenza quanto alla domanda di accertamento negativo della natura agraria, ma avesse deciso quella domanda nel merito, accogliendola e dichiarando non agrario il rapporto; solo conseguentemente aveva declinato la competenza per materia sulle altre domande, relative alla cessazione di efficacia di un contratto di locazione. Pertanto, contro tale statuizione la parte avrebbe dovuto proporre appello e non regolamento di competenza. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il regolamento di competenza è stato ritenuto non esperibile contro una decisione che, nella sostanza, abbia deciso nel merito sulla domanda di accertamento negativo del rapporto e non abbia statuito sulla competenza su quel punto
art. 360, comma 1, n. 2), c.p.c.
il motivo è stato formalmente veicolato come censura di violazione di norme sulla competenza, ma la Corte ha escluso che la statuizione impugnata fosse una decisione di competenza
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l’ammontare dell’ulteriore contributo unificato applicabile anche al regolamento di competenza, in quanto impugnazione
richiamato nel racconto della parte ricorrente come base dell’intimazione di sfratto per finita locazione
Massime di principio
- Quando il giudice adito, pur investito di un contenzioso instaurato in termini di competenza specializzata, decide nel merito sulla qualificazione del rapporto dedotto in giudizio, la statuizione non va impugnata con regolamento di competenza ma con l’impugnazione ordinaria prevista per la decisione di merito.
- La domanda di accertamento negativo della natura agraria del rapporto, quando sia proposta in un giudizio in cui il convenuto invochi l’applicazione delle regole civilistiche ordinarie, deve essere esaminata e decisa nel merito dal giudice adito; la conseguente declinatoria della competenza sulle ulteriori domande non trasforma in decisione sulla competenza la statuizione principale sulla qualificazione del rapporto.
- Il ricorso al regolamento di competenza è inammissibile se viene utilizzato per censurare una pronuncia che ha natura sostanzialmente decisoria sul merito della domanda e non contiene una vera statuizione sulla competenza in senso tecnico.
- In caso di inammissibilità del regolamento di competenza, le spese seguono la soccombenza e può trovare applicazione l’ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni.
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