Cassazione Civile, Ordinanza n. 18617/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
La controversia nasce da un accordo del 24 settembre 2009 con cui la proprietaria aveva consentito al consorzio di demolire una recinzione e di accedere all'area per eseguire opere di consolidamento e bonifica, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Poiché i lavori non risultavano completati e si assumevano danni e disagi ulteriori, la proprietaria aveva promosso un accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. per quantificare le spese necessarie al ripristino e l'indennizzo per il mancato godimento dell'area. In primo grado il Tribunale, sulla base della consulenza, aveva condannato il consorzio al pagamento delle somme per il ripristino e per il mancato godimento. In appello il consorzio aveva dedotto, tra l'altro, la nullità del procedimento per mancato rispetto del termine minimo a comparire nel rito sommario, ma la Corte d'appello aveva ritenuto la nullità sanata dall'impugnazione e aveva confermato nel merito la condanna, interpretando l'accordo nel senso che l'obbligo di ripristino fosse completo e non limitato alle sole opere espressamente elencate. In cassazione il consorzio ha proposto cinque motivi: 1) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali per avere la Corte d'appello interpretato in modo errato l'accordo e riconosciuto costi di ripristino non previsti; 2) nullità del procedimento per asserita insufficienza delle allegazioni e delle prove sui danni; 3) violazione delle norme sulla mora del creditore e sull'offerta di adempimento, sostenendo che l'offerta formulata in corso di causa fosse seria e completa e che il rifiuto fosse ingiustificato; 4) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel raffronto tecnico tra offerta e obblighi contrattuali, che avrebbe richiesto un diverso ausiliario; 5) violazione dei doveri di correttezza e buona fede per avere la controparte rifiutato un'offerta ritenuta congrua dal ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato perché la Corte d'appello aveva svolto un accertamento interpretativo plausibile dell'accordo, ricavandone l'obbligo del consorzio di sostenere ogni onere necessario al completo ripristino dello stato dei luoghi; il ricorrente si era limitato a contrapporre una lettura alternativa senza indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e senza riportare adeguatamente il contenuto dell'accordo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, poiché i danni risultavano accertati tramite ATP e documentazione prodotta. Il terzo è stato ritenuto infondato perché la valutazione della completezza dell'offerta di adempimento e della ritualità del rifiuto appartiene al giudice di merito. Il quarto è stato dichiarato inammissibile perché il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico e non la mancata valutazione di un mezzo istruttorio o della consulenza tecnica. Il quinto è stato dichiarato inammissibile perché mirava in realtà a ottenere una rivalutazione di merito sulla congruità dell'offerta. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
il termine minimo a comparire nel rito sommario deve essere rispettato; la sua violazione può dar luogo a nullità, ma nel caso concreto la nullità è stata ritenuta sanata in appello perché il convenuto contumace ha proposto impugnazione.
è stato utilizzato per un accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi volto a verificare natura, causa ed entità dei danni e a quantificare i costi di ripristino e l'indennizzo.
richiamato come parametro di vincolatività dell'accordo tra le parti nella contestazione sull'interpretazione del contenuto negoziale.
invocato per sostenere che l'interpretazione dovesse conformarsi alla comune intenzione delle parti; la Corte ha ribadito che il giudice di merito può scegliere una delle interpretazioni plausibili del contratto.
richiamato per la lettura complessiva delle clausole contrattuali; la Corte ha ritenuto plausibile l'interpretazione sistematica dell'accordo.
richiamato dal ricorrente in relazione al canone di buona fede nell'interpretazione del contratto.
citato dal ricorrente per sostenere una lettura conforme a buona fede; nel testo appare richiamato in modo improprio rispetto al tema interpretativo.
art. 163, comma 3, nn. 4 e 5, c.p.c.
richiamato per censurare l'asserita carenza di allegazioni e domande probatorie; la doglianza è stata ritenuta generica.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo per violazione di legge richiamata per le censure sull'interpretazione del contratto, sulla mora del creditore e sulla buona fede.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per la dedotta nullità processuale per carenze dell'atto introduttivo.
norma sulla mora del creditore richiamata nella censura contro il rifiuto dell'offerta di adempimento.
richiamato insieme alle norme sull'offerta reale o formale per sostenere la validità dell'offerta di adempimento.
richiamato dal ricorrente in tema di offerta e costituzione in mora del creditore.
richiamato per sostenere l'idoneità dell'offerta a escludere la mora del debitore o a rilevare ai fini dell'adempimento; la Corte ha respinto la censura perché attinente a valutazioni di fatto.
richiamato anche nel terzo motivo per sostenere che l'offerta andasse valutata alla luce dell'accordo originario.
richiamato quale parametro di correttezza nell'esecuzione del rapporto; la censura è stata dichiarata inammissibile perché mirava a una diversa valutazione di merito.
richiamato come dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto; la Corte ha escluso la rilevanza della doglianza in sede di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa valutazione di un mezzo istruttorio o della consulenza tecnica.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto è censurabile in cassazione solo se il giudice di merito abbia violato specifici canoni ermeneutici; non è sufficiente proporre una lettura alternativa o più favorevole, quando quella adottata sia plausibile e coerente con il testo negoziale.
- Quando un accordo prevede il "completo ripristino" dello stato dei luoghi, la clausola può essere letta come comprensiva di tutte le opere necessarie alla riduzione in pristino, anche se non tutte sono nominate espressamente nel testo.
- Le doglianze in tema di allegazione e prova devono essere specifiche e riferite al caso concreto; censure generiche sull'insufficienza delle prove non superano il vaglio di ammissibilità se il giudice di merito ha fondato la decisione su ATP e documentazione.
- La valutazione sulla completezza di un'offerta di adempimento e sulla legittimità del rifiuto del creditore è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è riconsiderabile in cassazione come mera violazione di legge.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. concerne l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata rivalutazione di consulenze tecniche, relazioni peritali o ulteriori mezzi istruttori.
- Le censure che in cassazione invocano buona fede e correttezza, ma tendono in realtà a ottenere una nuova valutazione della congruità dell'adempimento o del comportamento della controparte, sono inammissibili perché sollecitano un riesame del merito.
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