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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 175/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Federici impugna la conferma della sentenza di condanna resa dal GUP di Ravenna (abbreviato) per più episodi di danneggiamento aggravato e tentativo di incendio (capi 4, 5, 6) oltre a censurare la qualificazione giuridica dei fatti (sostenendo che dovessero essere ricondotti a danneggiamento o all'art. 424 cod. pen. e non a reato di incendio) e la valutazione indiziaria che lolega alla responsabilità per tali episodi. Contesta inoltre la condizione per la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di provvisionali alle parti civili, in quanto alcune avevano revocato la costituzione di parte civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non efficaci le censure che riproponevano questioni di merito già motivate e risolte dai giudici di merito, confermando la sussistenza di gravi e concordanti indizi (escalation di condotte dannose, identità delle vittime, luogo sui terreni dell'imputato, analogia delle modalità notturne e uso di materiale infiammabile) e la correttezza della qualificazione come incendio (per la diffusività intrinseca degli impianti elettrici ad alto voltaggio e per il dolo generico ravvisato nella reiterazione e nelle modalità dell'azione). Ha poi respinto il motivo relativo alla revoca della costituzione di parte civile, rilevando che la revoca è atto personalissimo che richiede dichiarazione personale o procura speciale non risultante nel caso. Conseguentemente ha confermato le statuizioni civili, la condanna penale e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata nel vizio di motivazione: la corte ha ritenuto che le censure non superassero la motivazione di merito e quindi il motivo non fondato ai sensi delle regole sulla motivazione e sull'articolazione delle decisioni

  • artt. 56 e 423 cod. pen.

    Art. 56 riguarda le circostanze attenuanti generiche; art. 423 disciplina l'incendio. La sentenza ha applicato la nozione di incendio per la pericolosità intrinseca degli impianti elettrici attinti dal fuoco e per il dolo generico

  • art. 635 cod. pen.

    Riguarda il danneggiamento aggravato; la Corte ha ritenuto che alcuni capi fossero qualificabili come danneggiamento aggravato ove non ricorresse il pericolo di diffusione, ma nei fatti il rischio intrinseco dell'impianto giustificava la qualificazione per incendio

  • artt. 477 e 482 cod. pen.

    Norme sul falso materiale in certificato amministrativo: la condanna per il capo relativo al falso è stata mantenuta e non censurata nel ricorso

  • art. 424 cod. pen.

    Norma che prevede l'ipotesi di incendio di minore pericolosità; i giudici di merito sono pervenuti a valutare che le caratteristiche tecniche e la diffusività potenziale degli impianti escludevano l'applicazione di questa fattispecie inferiore

  • art. 82, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce le modalità di revoca della costituzione di parte civile: la revoca richiede dichiarazione personale o procura speciale; la Corte ha ritenuto che la presunta revoca in udienza non fosse valida per mancanza di procura speciale

  • art. 122 cod. proc. pen.

    Richiama i limiti della rappresentanza: il potere di compiere atti personali deve essere conferito con procura speciale, ai fini della revoca della costituzione di parte civile

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Riguarda la procura defensionale ordinaria; la Corte ha osservato che tale procura non è idonea a sostituirsi alla procura speciale per la revoca della costituzione di parte civile

  • art. 76, comma 2, cod. proc. pen.

    Principio di immanenza: la parte civile costituita resta efficace nel processo anche se non partecipa al giudizio di appello e le conclusioni di primo grado permangono

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per ricorso inammissibile; la Corte ha ordinato il pagamento delle spese e la somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La valutazione degli indizi deve considerare il quadro complessivo: ripetizione delle condotte, identità del bersaglio, temporalità e analogia delle modalità possono costituire un grave e concordante quadro indiziario sufficiente a sostenere una condanna in assenza di prova diretta
  • Nei reati di incendio va valutata la pericolosità intrinseca dell'oggetto attinto (es. impianti elettrici ad alto voltaggio): la connessione alla rete e l'elevato voltaggio possono rendere intrinsecamente probabile la diffusività e quindi giustificare la qualificazione come incendio
  • La distinzione tra incendio (art. 423) e danneggiamento seguito da incendio (art. 635) si fonda sull'elemento psicologico: il dolo generico orienta verso il reato di incendio, mentre il dolo specifico di danneggiare senza previsione del pericolo di diffusione può ricondurre al danneggiamento; elementi come uso di materiale infiammabile, rimozione di barriere e reiterazione possono dimostrare il dolo generico
  • Le censure che si limitano a riproporre questioni di merito già esaminate dai giudici di merito e adeguatamente motivate sono in genere dichiarate inammissibili in Cassazione; il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito
  • La revoca della costituzione di parte civile è atto personalissimo che richiede dichiarazione personale della parte o procura speciale conferita espressamente per quell'atto; una procura difensionale ordinaria non è in genere sufficiente
  • La mancata partecipazione di una parte civile all'appello non cancella la sua posizione: le conclusioni di primo grado restano efficaci ai sensi del principio di immanenza
  • In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende, salvo elementi che escludano colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

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