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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16344/2020 del 30/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Vicario impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento danni avanzata contro AGEA per il ritardato rilascio delle attestazioni di quota per la produzione di tabacco (raccolto 1994) e la conseguente perdita o riduzione del cosiddetto premio comunitario. Denunciava colpa, mala gestio e legittimo affidamento; lamentava poi vizi processuali e di motivazione in appello: violazione del divieto di nuove eccezioni in appello (art. 345 c.p.c.), mancata applicazione del principio di non contestazione e omessa o insufficiente valutazione della prova del danno e della possibilità di liquidazione in via equitativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale proposto da AGEA. Ha ritenuto che AGEA avesse sempre contestato la responsabilità e la prova del danno, pertanto il rilievo d'ufficio dell'assenza di prova era legittimo e non violava il divieto di "nova" in appello. Alcune censure del ricorrente sono state dichiarate inammissibili per carenza di specificità. Sostanzialmente la Corte ha confermato che il danno risarcibile non era stato adeguatamente allegato e provato: non risultano dimostrati né le scelte alternative di impiego delle risorse d'impresa né le maggiori spese sostenute per mantenere la produzione, e quindi non era possibile la liquidazione equitativa. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti; al ricorrente è stato comunque imputato l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa.

Norme richiamate

  • Regolamento comunitario n. 3478/92/CEE

    regolamento comunitario n. 3478/92/CEE

    Disciplina il meccanismo dei premi comunitari e i termini per la determinazione e comunicazione delle quote; la Corte richiama la natura provvisoria di tali premi e la possibilità di modifiche secondo la discrezionalità comunitaria, limitando il legittimo affidamento degli operatori

  • D.lgs. 27 maggio 1999, n.165

    d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165

    Norma citata per il subentro di AGEA nei rapporti della disciolta AIMA; quindi AGEA è stata ritenuta sostituta dell'ente precedente nelle obbligazioni e responsabilità

  • Art. 345 cod. proc. civ.

    art. 345, comma 2, cod. proc. civ.

    Il divieto di "nova" in appello riguarda domande nuove e nuove eccezioni in senso stretto (fatti impeditivi o estintivi); non impedisce invece la contestazione dei fatti posti dalla controparte come mera difesa, per cui la Corte d'appello poteva rilevare l'assenza di prova del danno

  • Art. 360 cod. proc. civ.

    art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ.

    Norma che individua i motivi di cassazione per violazione di legge e omessa/insufficiente motivazione; utilizzata dal ricorrente per censurare la decisione, ma la Corte ha ritenuto alcune censure inammissibili o infondate

  • Artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

    artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

    Attribuiscono al giudice il potere di valutare le prove e di integrare il materiale probatorio con poteri officiosi nei limiti di legge; la Corte ha ribadito che il giudice d'appello può valutare l'assenza di allegazione e prova del danno

  • Art. 2697 cod. civ.

    Principio della distribuzione dell'onere della prova: chi deduce un fatto ha l'onere di provarlo; applicato per sottolineare che il danneggiato doveva allegare e provare i fatti costitutivi del danno

  • Artt. 1223, 2056 e 1226 cod. civ.

    artt. 1223, 2056 e 1226 cod. civ.

    2523 e correlate disciplinano il risarcimento e la liquidazione equitativa: la liquidazione equitativa (art. 1226 e 2056) è potere del giudice ma presuppone che la sussistenza del danno sia già dimostrata; non è sostitutiva dell'onere di allegazione e prova

  • Art. 2947 cod. civ.

    Termine di prescrizione quinquennale per le azioni da fatto illecito; invocato da AGEA nel ricorso incidentale per eccepire la prescrizione, con discussione sul momento di decorrenza della prescrizione

  • Art. 92 cod. proc. civ.

    art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2005, n. 263

    Norma sulle spese di lite; la Corte la utilizza per giustificare la compensazione delle spese in ragione del carattere inedito delle questioni giuridiche affrontate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 art. 13, comma 1-quater

    art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma sul contributo unificato dovuto in Cassazione; la Corte ha disposto l'onere aggiuntivo a carico del ricorrente principale

  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228 art. 1, comma 17

    art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Rinvio normativo utilizzato per l'applicazione in tema di contributo unificato e gestione degli effetti temporali sulle controversie originate prima della riforma

Massime di principio

  • Se il convenuto ha sin dall'origine contestato la responsabilità e la prova del danno, il giudice d'appello può rilevare d'ufficio l'assenza di prova del danno anche se il ricorrente sostiene che tale eccezione non fosse stata espressamente formulata come nuova eccezione
  • L'onere di allegazione e di prova del danno spetta al danneggiato: la mera affermazione di un pregiudizio patrimoniale non è sufficiente; bisogna documentare specificamente le scelte produttive alternative o le maggiori spese effettivamente sostenute
  • La liquidazione equitativa del danno è possibile solo se è provata la sussistenza del danno ma è particolarmente difficile determinarne l'ammontare; la equitativa non sostituisce l'obbligo probatorio riguardo all'esistenza del danno
  • Non è ammesso trasformare in sede risarcitoria una domanda che in realtà consisterebbe in una domanda di adempimento o in un riconoscimento diretto del credito (ad es. riconoscimento del premio comunitario per quantitativi eccedenti): il giudice verifica i presupposti della domanda di danno e non concede automaticamente il premio
  • In appello il divieto di "nova" vale per nuove eccezioni in senso stretto (fatti impeditivi o estintivi); la contestazione dei fatti posti dalla parte avversaria come fondamento della domanda è in genere ammissibile come difesa
  • La decorrenza della prescrizione per il risarcimento da illecito si valuta in relazione al momento in cui il danneggiato poteva avere conoscenza dell'evento e del relativo danno; è importante documentare quando la consapevolezza del pregiudizio è effettivamente maturata
  • Quando le questioni giuridiche trattate sono inedite, la compensazione delle spese di lite è possibile anche in Cassazione; tuttavia il ricorrente può essere gravato da oneri integrativi come il contributo unificato

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