Cassazione Civile, Sentenza n. 16352/2020 del 30/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava l'accertamento che aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2004, maggiori ricavi (€ 3.857.025,00) corrispondenti alla differenza tra i corrispettivi risultanti da rogiti notarili stipulati nel 2004 e i ricavi dichiarati, nonché la disconoscenza di costi (complessivi € 381.108,94) ritenuti non deducibili per violazione del principio di inerenza o di competenza. La ricorrente sosteneva di avere adottato un criterio contabile coerente nel tempo (imputando parte dei corrispettivi ad anni anteriori o successivi in forza di decreti regionali e del QTE) e denunciava violazioni del divieto di doppia imposizione e di principi costituzionali. L'Amministrazione e la CTR avevano invece applicato l'art. 109 TUIR (competenza: per gli immobili i corrispettivi si considerano conseguiti alla data della stipulazione dell'atto) e disconosciuto specifiche poste di costo perché riferibili ad esercizi anteriori o non adeguatamente documentate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la legittimità della ripresa a tassazione dei maggiori ricavi imputati al 2004 in applicazione dell'art. 109 TUIR, rilevando che le regole di imputazione temporale dei componenti di reddito sono inderogabili e non possono essere mutate da criteri contabili aziendali. Ha inoltre ritenuto legittimo il disconoscimento dei costi contestati: il compenso dell'architetto riferito a prestazione ultimata nel 2003 non è deducibile nel 2004 nonostante fattura provvisoria; il compenso degli amministratori è stato disconosciuto per difetto di prova circa la sua previsione nei verbali del 2004; le spese di stampa relative al 2003 non sono deducibili nel 2004. Sulla questione del divieto di doppia imposizione la Corte ha precisato che il contribuente può ottenere il rimborso o la compensazione per imposte versate relative ad altre annualità nei limiti della prescrizione, una volta divenuto definitivo il giudicato sulla legittimità del recupero. Il ricorso viene quindi respinto e la curatela fallimentare condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 109, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
I componenti di reddito seguono il principio di competenza; per i beni immobili i corrispettivi si considerano conseguiti alla data della stipulazione dell'atto, legittimando il recupero a tassazione relativo ai rogiti del 2004.
art. 163, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
"La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi"
Il divieto di doppia imposizione è riconosciuto ma non impedisce la rettifica di competenza; il contribuente può tutelarsi richiedendo rimborso o compensazione per imposte eventualmente pagate in altre annualità nei limiti della prescrizione, dopo il giudicato sulla legittimità dell'accertamento.
art. 2423-bis cod. civ.
Principio contabile citato dalla ricorrente (riguarda il principio di chiarezza e significatività del bilancio); la Corte sottolinea che i criteri contabili non prevalgono sulle regole fiscali di competenza temporale.
artt. 23 e 53 Cost.
Richiamati dalla ricorrente (principio di capacità contributiva e uguaglianza); la Corte ha ritenuto non violati tali principi dall'applicazione delle norme fiscali sulla competenza.
Statuto del contribuente
Invocato dalla ricorrente per questioni di trasparenza e correttezza; la Corte non ha ritenuto che l'applicazione dell'art. 109 TUIR leleghi violazioni degli standards dello Statuto.
art. 360 c.p.c. (richiamato in riferimento ai motivi di cassazione)
La censura di violazione di legge deve essere autonoma e sufficientemente specifica; alcune doglianze della ricorrente sono state considerate generiche o inammissibili.
Massime di principio
- Le regole fiscali di imputazione temporale (principio di competenza) sono inderogabili: il momento di realizzazione dei ricavi o di esigibilità dei costi è determinato dalla normativa fiscale e non può essere eluso da criteri contabili aziendali.
- Per i beni immobili i corrispettivi si considerano conseguiti alla data di stipulazione dell'atto (rogito); quindi ricavi risultanti da rogiti vanno dichiarati nell'esercizio corrispondente.
- Il divieto di doppia imposizione non impedisce la rettifica dell'anno di competenza; il rimedio per il contribuente è la richiesta di rimborso o la compensazione per imposte pagate su altre annualità, nei limiti della prescrizione, una volta definito il giudicato.
- Le fatture provvisorie o documenti formali non prevalgono sulla prova che la prestazione sia stata eseguita in esercizi anteriori: la deducibilità segue il criterio di competenza effettiva della prestazione.
- La prova dell'onerosità e della previsione di spese (es. compensi degli amministratori) grava sul contribuente: l'assenza di adeguata documentazione comporta il disconoscimento dei costi.
- In sede contenziosa la Corte di legittimità valuta la corretta interpretazione e applicazione della legge fiscale; le doglianze generiche o non ancorate a specifiche norme sono spesso inammissibili.
- Se il contribuente ritiene di essere stato doppimanente tassato per effetto di un diverso criterio temporale, deve attivare le procedure di rimborso/compensazione nei termini di legge una volta che la rettifica sia divenuta definitiva.
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