Cassazione Civile, Sentenza n. 16354/2020 del 30/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso verteva sulla richiesta di rimborso dell'IVA relativa ai periodi d'imposta 2003-2006 pagata su acquisti di beni strumentali destinati allo svolgimento di attività esenti (ospedalizzazione e cure mediche). La società sosteneva che tale IVA dovesse essere rimborsata anche con riferimento al primo acquisto di cespiti necessari all'attività esente, non soltanto in caso di successiva rivendita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la ricorrente non ha trascritto integralmente il precedente invocato a titolo di giudicato esterno, impedendo la specificità richiesta in sede di cassazione. Sul merito, ha ritenuto infondato il terzo motivo richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia (ord. 6.7.2006, cause C-18/05 e C-155/05) e della Corte di cassazione, che interpretano l'esenzione prevista dall'art. 13 parte B lett. c della sesta direttiva (recepita nell'ordinamento nazionale dall'art. 10, n.27-quinquies del d.P.R. 633/1972) come applicabile solo alla rivendita di beni precedentemente acquistati quando l'IVA pagata all'acquisto non abbia dato diritto a detrazione. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva), art. 13 parte B lett. c
la prima parte dell'art. 13, parte B, lett. c), della sesta Direttiva ... dev'essere interpretata nel senso che l'esenzione da essa prevista si applica unicamente alla rivendita di beni preliminarmente acquistati da un soggetto passivo per le esigenze di un'attività esentata in forza del detto articolo, in quanto l'imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell'acquisto iniziale dei detti beni non abbia formato oggetto di un diritto a detrazione
L'esenzione si applica solo alla rivendita di beni acquistati precedentemente quando l'IVA pagata all'acquisto non era stata detratta; non riguarda il primo acquisto di cespiti usati nell'attività esente
Direttiva 2006/112/CE, art. 136 lett. a
Ripropone e chiarisce la stessa disciplina comunitaria, confermando l'interpretazione restrittiva sull'ambito dell'esenzione (solo per la rivendita)
d.P.R. n. 633/1972, art. 10, n. 27-quinquies
Norma nazionale che recepisce la fattispecie comunitaria: applicata dalla Corte in senso conforme alla giurisprudenza comunitaria, vale a dire limitando l'esenzione al caso di rivendita
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5; art. 366; art. 378
I motivi di cassazione devono essere specifici e corredati degli elementi del giudicato invocato; il sindacato sulla motivazione in cassazione è ora limitato e può denunciare solo anomalie motivazionali di particolare gravità (mancanza assoluta, apparente, contraddittoria o incomprensibile)
Riferimenti comunitari invocati dalla ricorrente: art. 107 TFUE e art. 20 Carta dei diritti fondamentali
Richiamati dalla ricorrente ma non ritenuti idonei a mutare l'interpretazione consolidata della normativa IVA comunitaria e nazionale
Massime di principio
- L'esenzione IVA prevista dall'art. 13 B lett. c della sesta direttiva (ora art. 136 della Direttiva 2006/112/CE) e la sua trasposizione nazionale vanno interpretate in senso restrittivo: si applicano per la rivendita di beni acquistati in regime di esenzione quando l'IVA all'acquisto non è stata detratta, non al primo acquisto di cespiti destinati all'attività esente
- Chi chiede il rimborso IVA per acquisti collegati ad attività esenti deve dimostrare i presupposti previsti dalla disciplina rispetto alla rivendita e alla mancanza di diritto alla detrazione all'atto dell'acquisto
- In sede di cassazione l'invocazione di un giudicato esterno richiede la trascrizione integrale del precedente (motivazione e dispositivo) per garantire la specificità del motivo; l'omissione può determinare l'inammissibilità del motivo
- Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione delle sentenze di merito è limitato: sono censurabili in cassazione solo gravi vizi della motivazione (mancanza, apparente, contraddittoria o incomprensibile)
- La giurisprudenza comunitaria e nazionale consolidata prevale nella interpretazione delle norme IVA: prima di invocare principi costituzionali o comunitari alternativi è necessario valutare l'esistenza di pronunce vincolanti della Corte di Giustizia e della Corte di cassazione
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