Cassazione Penale, Sentenza n. 30089/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'estremessa sentenza del Tribunale di Torino del 28 marzo 2023 che aveva dichiarato la responsabilità penale di Ribaudo per il reato previsto dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. L'appello era stato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello per mancato deposito, unitamente all'atto di impugnazione, del mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. Il ricorrente ha contestato sostenendo la validità di una dichiarazione di domicilio antecedente e di una successiva elezione depositata dopo la presentazione dell'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato l'applicabilità e l'interpretazione letterale dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.: il mandato ad impugnare e la dichiarazione/elezione di domicilio devono essere rilasciati dopo la pronuncia della sentenza e depositati con l'atto di impugnazione; depositi successivi non sanano il vizio. Ha altresì rilevato che mancava anche il mandato ad impugnare, elemento decisivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 4
Norma sostanziale del reato contestato (traffico/illecita detenzione di sostanze stupefacenti); menzionata come titolo di responsabilità penale accertata in primo grado.
cod. proc. pen., art. 581, comma 1-quater
per il caso di imputato rispetto al quale si sia proceduto in assenza, unitamente all'atto di impugnazione debba essere depositato uno specifico mandato, rilasciato in favore del difensore "dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio"
Interpretazione letterale e rigorosa: il mandato ad impugnare e la dichiarazione/elezione di domicilio devono essere rilasciati dopo la sentenza di primo grado e depositati contestualmente all'atto di impugnazione; dichiarazioni/domicili antecedenti o depositi successivi non sono tempestivi e determinano l'inammissibilità dell'impugnazione.
Fondamento giuridico per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende per il ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Se il processo di primo grado si è svolto in assenza dell'imputato, per proporre impugnazione valida è obbligatorio depositare con l'atto di impugnazione un mandato specifico rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio.
- Una precedente dichiarazione o elezione di domicilio anteriore alla pronuncia della sentenza non sostituisce il requisito richiesto dalla norma speciale; la regola richiede contestualità temporale e formale con l'atto di impugnazione.
- Il deposito del mandato e/o della dichiarazione di domicilio effettuato successivamente alla presentazione dell'appello non è tempestivo e non sanerà l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La mancata osservanza di questi adempimenti formali può comportare non solo l'inammissibilità dell'impugnazione ma anche l'obbligo di rifondere spese processuali e sanzioni (es. somme alla Cassa delle ammende).
- Pratica consigliata: quando si difende un imputato assente, il difensore deve procurare e depositare contestualmente all'atto di impugnazione il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza e la dichiarazione/elezione di domicilio per evitare il rischio di inammissibilità per vizi formali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30038/2024 del 23/07/2024
- Sentenza penale · 23 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30039/2024 del 23/07/2024
- Sentenza penale · 23 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30041/2024 del 23/07/2024
- Sentenza penale · 23 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30042/2024 del 23/07/2024
- Sentenza penale · 23 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30043/2024 del 23/07/2024
- Sentenza penale · 23 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30044/2024 del 23/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →