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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13428/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un avvocato aveva presentato, ai sensi dell'art. 101 l.fall., una domanda tardiva di insinuazione al passivo per compensi professionali maturati per l'attività difensiva svolta in favore di due soggetti in un procedimento cautelare conclusosi in pregiudizio della società poi fallita. Il tribunale aveva respinto l'opposizione contro il provvedimento del giudice delegato che aveva dichiarato inammissibile la domanda tardiva, ritenendo che il credito fosse stato già oggetto di una precedente domanda tempestiva, respinta e coperta da giudicato endofallimentare. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il professionista ha censurato tale decisione sostenendo che tra la domanda tempestiva e quella tardiva non vi sarebbe identità di causa petendi e petitum, sicché non poteva parlarsi di giudicato endofallimentare preclusivo.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito della doglianza sulla pretesa identità tra le due domande e sulla sussistenza del giudicato endofallimentare, perché ha ritenuto il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 4, c.p.c. La censura è stata reputata del tutto generica, priva dell'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate e priva del necessario confronto tra precetti normativi e ratio decidendi del decreto impugnato. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101 legge fallimentare

    richiamato come base della domanda tardiva di insinuazione al passivo, ma senza statuizioni sostanziali della Corte sul suo contenuto

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    impone l'onere di specificità dei motivi di ricorso; la mancata indicazione delle norme violate e il mancato confronto con la decisione impugnata rendono inammissibile la censura

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la deduzione di un vizio di violazione di legge richiede specificità: occorre indicare le norme asseritamente violate, illustrarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Una censura che si limiti a esporre in modo assertivo una diversa tesi difensiva, senza autosufficienza e senza richiamo puntuale alle norme e alle affermazioni di diritto della decisione impugnata, è inammissibile ex art. 366, n. 4, c.p.c.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale tributaria

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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