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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01673/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un condominio aveva proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. contro un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per compensi professionali, deducendo di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità del procedimento notificatorio, tale da integrare non una mera nullità ma addirittura l'inesistenza della notificazione. Il tribunale e poi la corte d'appello avevano dichiarato inammissibile l'opposizione, ritenendo che il condominio avesse comunque avuto conoscenza del decreto, quantomeno quando il professionista ne aveva prodotto copia nel giudizio di opposizione a precetto promosso dallo stesso condominio. In cassazione il condominio ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 643, 650, comma 3, e 137 ss. c.p.c., sostenendo che la "conoscenza comunque avuta" richiamata dalla giurisprudenza presupporrebbe una notifica di impulso di parte e non la semplice produzione documentale in altro giudizio; ha inoltre insistito sulla tesi dell'inesistenza della notifica e sulla necessità di riqualificare la domanda come accertamento negativo del credito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva applicato il principio delle Sezioni Unite in tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo: non basta allegare irregolarità della notificazione del monitorio, ma l'opponente deve provare di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto; al contrario, la parte opposta può dimostrare una conoscenza anteriore idonea a rendere tardiva l'opposizione. Nel caso concreto, la piena conoscenza del decreto è stata desunta dalla produzione dello stesso nel giudizio di opposizione a precetto del 6 novembre 2014, sicché l'opposizione del 10 novembre 2016 era comunque tardiva. La Corte ha anche escluso la pertinenza del richiamo alla giurisprudenza sulla notificazione della sentenza, perché riferita alla diversa disciplina del termine breve di impugnazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 650 c.p.c.

    opposizione tardiva a decreto ingiuntivo

    richiede, oltre all'irregolarità della notificazione del decreto, la prova che l'ingiunto non abbia avuto tempestiva conoscenza del provvedimento e non sia stato in grado di opporsi nei termini

  • art. 643 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina della notificazione del decreto ingiuntivo

  • art. 137 ss. c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alle regole sulla notificazione degli atti

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    dedotto come vizio di violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    base della declaratoria di inammissibilità per contrasto con principio di diritto consolidato

  • art. 615 c.p.c.

    menzionato come giudizio di opposizione a precetto nel quale è stata prodotta la copia del decreto ingiuntivo, fatto ritenuto idoneo a far decorrere il termine per l'opposizione tardiva

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore di inammissibilità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato dovuto

  • Sez. U, sent. n. 14572/2007

    afferma che per l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo l'opponente deve provare la mancata tempestiva conoscenza del decreto; l'opposto può provare la conoscenza anteriore

  • Cass. n. 2608/2018

    richiamata in conformità al principio delle Sezioni Unite

  • Cass. n. 19938/2020

    richiamata in conformità al principio delle Sezioni Unite

  • Cass. n. 26155/2021

    richiamata in conformità al principio delle Sezioni Unite

  • Sez. U, sent. n. 11366/2016

    ritenuta non pertinente perché relativa alla notificazione della sentenza e al termine breve per impugnare

Massime di principio

  • Ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l'irregolarità della notificazione del monitorio non è sufficiente da sola: occorre anche che l'opponente provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto e di non aver potuto proporre opposizione nei termini.
  • La conoscenza "comunque avuta" del decreto ingiuntivo può derivare da qualsiasi modalità che renda l'atto entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario; una volta dimostrata tale conoscenza anteriore, l'opposizione tardiva è intempestiva e quindi inammissibile.
  • L'onere probatorio è ripartito in modo differenziato: grava sull'opponente la prova della mancata tempestiva conoscenza, mentre sull'opposto grava la prova di un'eventuale conoscenza anteriore idonea a rendere tardiva l'opposizione.
  • La disciplina della conoscenza rilevante per l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non coincide con quella relativa alla notificazione della sentenza e alla decorrenza del termine breve per impugnare, trattandosi di istituti diversi e non sovrapponibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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