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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09132/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento relativo alla variazione del classamento di un immobile sito in Roma. Il ricorso era stato dichiarato inammissibile in primo grado per il mancato deposito dell'atto impugnato; la decisione era stata poi confermata in appello, ritenendosi che il deposito tardivo dell'avviso non fosse consentito. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato, con due motivi, la violazione dell'art. 22, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'inammissibilità è prevista solo per l'omesso deposito degli atti indicati nel comma 1 e non per quelli del comma 4, e la violazione dell'art. 58, comma 2, del medesimo decreto, per avere la CTR escluso la possibilità di produrre per la prima volta in appello la copia dell'atto di accertamento.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che nel processo tributario la sanzione dell'inammissibilità opera solo per il mancato deposito degli atti e documenti richiesti dal comma 1 dell'art. 22 d.lgs. n. 546/1992, non anche per il mancato deposito del fascicolo o della copia dell'atto impugnato previsto dal comma 4. Ha inoltre ribadito che la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi dell'art. 58, comma 2, e comprende anche l'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa e non di eccezione in senso stretto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. n. 546/1992

    La sanzione dell'inammissibilità colpisce soltanto il mancato deposito degli atti e documenti richiesti dal comma 1; non si estende al deposito del fascicolo con la copia dell'atto impugnato previsto dal comma 4. La copia o l'originale dell'atto impugnato può essere prodotto anche successivamente, e il giudice può ordinare l'esibizione degli originali in caso di contestazioni.

  • art. 18 d.lgs. n. 546/1992

    Il ricorso deve contenere l'indicazione dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità.

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, e ciò include anche la produzione dell'atto impositivo notificato come mera difesa.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Il divieto di nuove eccezioni riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non impedisce la produzione documentale diretta a contrastare le ragioni dell'avversario.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro processuale di deduzione della violazione di legge prospettata con i motivi di ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sanzione di inammissibilità del ricorso deve essere applicata in modo tassativo: non può essere estesa in via interpretativa a omissioni documentali che la legge non colpisce espressamente.
  • L'omesso deposito della copia dell'atto impugnato non determina di per sé l'inammissibilità del ricorso, se il ricorso consente comunque di individuare l'atto gravato e la tempestività dell'impugnazione può essere verificata.
  • La produzione dell'atto impositivo in appello è consentita come mera difesa documentale, anche se il documento viene depositato per la prima volta nel secondo grado, purché non si introducano eccezioni in senso stretto vietate dall'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992.
  • Nel contenzioso tributario il giudice, ove sorgano contestazioni sulla regolarità degli atti depositati, può ordinare l'esibizione degli originali senza fare ricadere automaticamente sulla parte la sanzione processuale dell'inammissibilità.
  • La disciplina delle preclusioni documentali nel processo tributario va letta in modo coerente con la funzione difensiva del giudizio e con il favor per la decisione nel merito quando sia possibile accertare la sostanziale regolarità dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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