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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29642/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso verteva contro la sentenza del Tribunale di Siracusa del 20/11/2023 che aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela in relazione al delitto di furto di energia elettrica contestato a Rosario Torrisi (manomissione della vite di sigillo e dei tenoni della calotta del contatore), nonché per la ritenuta tardività della contestazione suppletiva operata dal Pubblico ministero circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen. (destinazione della cosa a pubblico servizio). Il Procuratore generale ha dedotto violazione di norme di rito (art. 516 e ss. c.p.p.), sostenendo che il giudice aveva effettuato un sindacato sulla contestazione suppletiva non consentito e aveva pronunciato un proscioglimento nullo, senza valutare correttamente la procedibilità d'ufficio risultante dall'aggravante successivamente contestata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio. Ha affermato che la contestazione suppletiva del Pubblico ministero, formulata nella prima udienza utile dopo l'entrata in vigore della modifica normativa, è ammissibile e può produrre effetti anche se intervenuta dopo il termine preveduto per la presentazione della querela da parte della persona offesa, quando la causa di improcedibilità sia sopravvenuta in ragione della scelta legislativa di rendere il reato procedibile a querela. La Corte ha condiviso l'orientamento che valorizza il potere/dovere del P.M. di integrare l'imputazione (art. 517 e art. 554-bis c.p.p.), e ha precisato che il giudice del merito non poteva escludere ex ante l'efficacia della contestazione suppletiva senza consentire il regolare contraddittorio e la valutazione delle acquisizioni istruttorie; pertanto la declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen. (n.7)

    L'aggravante per beni destinati a pubblico servizio richiede verifica valutativa sulla natura della 'res' e sulla sussistenza della destinazione pubblica; è adeguatamente contestata, ad es., quando si addebita l'allaccio diretto alla rete di distribuzione.

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Riferimento alla contestazione circa la legittimità del proscioglimento; nel ricorso si denunciava violazione di legge per eccessivo sindacato sulla contestazione suppletiva da parte del giudice.

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Attribuisce al pubblico ministero il potere/dovere di contestare in dibattimento circostanze aggravanti non menzionate nell'atto introduttivo; la Corte ribadisce che tale potere può essere esercitato anche dopo la scadenza del termine per la querela purché sia la prima udienza utile e si svolga il contraddittorio.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Stabilisce il dovere del giudice di rilevare la mancanza della condizione di procedibilità 'in ogni stato e grado del processo' e disciplina gli effetti immediati della declaratoria di non doversi procedere; la Corte distingue tra le diverse cause di proscioglimento e ritiene che tale declaratoria non possa automaticamente neutralizzare l'efficacia di una contestazione suppletiva legittimamente svolta in prima udienza utile quando l'improcedibilità sia sopravvenuta per scelta legislativa.

  • art. 554-bis cod. proc. pen.

    Norma che prevede la fase predibattimentale per la precisazione dell'imputazione; enuncia lo scopo della contestazione suppletiva di assicurare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 50, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente al pubblico ministero di esercitare l'azione penale anche senza aver inizialmente contestato tutte le circostanze; l'azione penale è valida nonostante omissioni iniziali nella formulazione dell'imputazione.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Citato nel contrappunto giurisprudenziale: la Corte Cost. aveva ritenuto legittima la norma che non consente la restituzione degli atti al P.M. per omessa contestazione di aggravante; la Corte qui distingue tale precedente perché l'aggravante in esame incide sulla procedibilità e non su elemento accidentale.

  • art. 569 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'effetto dell'annullamento con rinvio; la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio ai sensi di tale articolo.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero può introdurre contestazioni suppletive di aggravanti anche nella prima udienza utile successiva alla modifica normativa, e tali contestazioni possono produrre effetti se svolte nel corretto contraddittorio; non vanno automaticamente neutralizzate dalla sopravvenuta improcedibilità derivante da scelte legislative.
  • Il giudice non può escludere d'ufficio l'efficacia di una contestazione suppletiva senza consentire il regolare contraddittorio e senza valutare le acquisizioni istruttorie: è necessario permettere al P.M. di esercitare il potere di modificare l'imputazione e all'imputato di esercitare le garanzie difensive.
  • Va distintamente valutata la natura della causa di non punibilità/improcedibilità: quando la sopravvenuta causa riguarda la procedibilità per iniziativa della parte privata (querela) e non impedisce l'azione pubblica, la contestazione suppletiva può rendere il fatto procedibile d'ufficio e deve essere considerata dal giudice.
  • La contestazione dell'aggravante per 'destinazione a pubblico servizio' richiede chiarezza fattuale nella imputazione (es. allaccio diretto alla rete) perché abbia efficacia chiara e per consentire all'imputato di conoscere l'accusa con precisione.
  • In situazioni di modifiche legislative intervenute nel corso del processo, prevalgono principi costituzionali (dovere di esercizio dell'azione penale, ragionevole durata del processo, diritto di difesa) che impongono un bilanciamento: non sempre la mera cronologia temporale della maturazione di una causa di improcedibilità può precludere la possibilità del P.M. di integrare l'imputazione in prima udienza utile.

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