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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17498/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Baldi, via difensore, deduceva violazione di legge e carenza di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante "persone riunite", sostenendo che le condotte violente fossero in due momenti distinti e non vi fosse simultaneità. Rescigno, via difensore, censurava la responsabilità fondata sulle dichiarazioni delle persone offese rilevando che l'ingiusto profitto si era già realizzato con la sottoscrizione del contratto (pertanto il suo intervento sarebbe avvenuto dopo il fatto consumato) e che la sua condotta fu meramente difensiva; chiedeva inoltre il riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità (Corte costituzionale n.120/2023) sostenendo la modesta offensività e la scarsa organizzazione del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché reiterativi e privi di vizi nella motivazione della corte di merito. Quanto a Rescigno, la Corte ha confermato che il momento consumativo dell'estorsione era l'aggressione avvenuta all'incontro con entrambi gli imputati, e non la sola sottoscrizione del contratto simulato, ritenendo che la ricorrente abbia partecipato con attività funzionale all'ottenimento dell'ingiusto profitto. Quanto a Baldi, è stata respinta la doglianza sull'aggravante "persone riunite": la Corte ha richiamato il principio secondo cui per tale aggravante è sufficiente la contemporanea presenza di più persone nel luogo e nel momento della violenza o della minaccia, non essendo necessario che ciascuno compia simultaneamente l'atto violento. L'attenuante del fatto di lieve entità è stata esclusa per l'entità del profitto (oltre €1.600) e per la violenza perpetrata da più soggetti. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di €3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen. (estorsione)

    Il momento consumativo dell'estorsione è individuato nell'aggressione (minacce/violenza) che realizza la costrizione finalizzata all'ingiusto profitto; non si limita al momento della sottoscrizione di un contratto simulato se quest'ultima non corrisponde al momento in cui la costrizione ha effetto.

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamata come norma procedurale relativa ai motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto i motivi reiterativi e non idonei ad impugnare la valutazione di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata la sanzione prevista per la declaratoria di inammissibilità del ricorso (condanna alle spese e misura per la Cassa delle ammende).

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 120 del 2023

    Ha introdotto/rafforzato l'attenuante del fatto di lieve entità; la Corte di Cassazione ricorda che essa si applica solo a fatti di minima offensività per i quali la sanzione base risulterebbe sproporzionata, e quindi è esclusa se il profitto ingiusto e la violenza sono significativi.

  • Sez. U. n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518-01 (giurisprudenza)

    Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518 - 01

    Precisa che per l'aggravante "più persone riunite" è richiesta la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e nel momento della violenza o minaccia; non è richiesto che tutti i concorrenti pongano in essere simultaneamente l'azione violenta.

Massime di principio

  • Per l'aggravante "persone riunite" è sufficiente la contemporanea presenza di più soggetti nel luogo e nel momento della violenza/minaccia: non è necessario che ciascuno compia simultaneamente l'atto violento.
  • Il momento consumativo dell'estorsione si valuta in base all'atto intimidatorio/violento che effettivamente realizza la costrizione e produce l'ingiusto profitto, non necessariamente in coincidenza con atti formali anteriori (es. contratto simulato).
  • L'attenuante del fatto di lieve entità (Corte cost. n.120/2023) si applica solo a fatti di minima rilevanza: importi non trascurabili e l'uso di violenza da parte di più persone escludono l'attenuante.
  • In Cassazione è difficile riformare valutazioni di merito adeguatamente motivate: i ricorsi reiterativi o che non dimostrano vizi logico-giuridici nella motivazione della corte di merito sono dichiarati inammissibili.
  • Le dichiarazioni delle persone offese devono essere valutate nel contesto probatorio complessivo; la mera circostanza che un profitto sia stato formalmente pattuito in un momento diverso non esclude l'estorsione se successivamente la condotta intimidatoria cambia le condizioni concordate.

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