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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31814/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un professionista aveva ottenuto dal Tribunale, quale giudice del rinvio dopo una precedente cassazione, un accoglimento solo parziale della domanda di pagamento del compenso per attività di assistenza e consulenza professionale resa per un ente locale in un giudizio civile. Il Tribunale aveva liquidato il compenso secondo il D.M. n. 127 del 2004, ritenendo che l'attività si fosse esaurita durante la sua vigenza e collocando il valore della controversia nello scaglione tra euro 51.700,01 ed euro 103.300,00. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con due motivi: con il primo ha contestato la determinazione del valore della lite, lamentando l'erronea applicazione dello scaglione tariffario, il mancato apprezzamento del pregio dell'attività e del risultato conseguito, nonché il mancato riconoscimento delle spese vive anticipate; con il secondo ha dedotto l'omessa liquidazione delle spese relative ai due gradi di merito e al precedente giudizio di legittimità antecedente alla fase rescindente/rescissoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando la carenza di specificità della censura: il ricorrente non aveva indicato con precisione quale scaglione tariffario dovesse applicarsi, quali voci e importi fossero stati erroneamente considerati, quale fosse il valore della controversia in termini specifici, né quali spese vive fossero state effettivamente anticipate e provate. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il giudice del rinvio avrebbe dovuto provvedere anche sulla liquidazione delle spese dei precedenti gradi di merito e del giudizio di legittimità conclusosi con la cassazione. La Corte ha cassato l'ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta e ha rinviato la causa al Tribunale di Benevento in diversa composizione, affinché quantifichi le spese del primo giudizio di merito e del giudizio di legittimità, oltre a regolare anche le spese del presente ulteriore giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.

    la controversia è stata trattata con la procedura camerale accelerata, sulla base della proposta del relatore poi condivisa solo parzialmente dal collegio

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    non potendosi provvedere in merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c.

    la Corte ha ritenuto di non poter liquidare direttamente in sede di legittimità le spese dei precedenti gradi, imponendo il rinvio al giudice di merito

  • D.M. 127 del 2004

    liquidava il compenso in base alla tariffa di cui al D.M. 127 del 2004

    la liquidazione del compenso professionale è stata ancorata alla tariffa vigente al tempo di esaurimento dell'attività professionale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente nella giurisprudenza citata sulla necessità di specificare e provare i fatti posti a fondamento della censura tariffaria e delle spese vive

  • art. 384 c.p.c.

    richiamo al potere/dovere della Corte di cassazione nel decidere o rinviare, in presenza di necessità di ulteriori accertamenti

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che censuri la liquidazione di compensi professionali secondo una tariffa o uno scaglione, il ricorrente deve indicare in modo puntuale quale tariffa andava applicata, quali voci o importi sono stati erroneamente considerati e quale concreto pregiudizio economico ne sia derivato; in difetto, la censura è inammissibile per difetto di specificità.
  • La mera contestazione del mancato apprezzamento del pregio dell'attività svolta o del risultato conseguito non è sufficiente se non vengono indicati elementi specifici che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare.
  • Le spese vive possono essere riconosciute solo se il ricorrente ne alleghi con precisione natura, importo e prova documentale dell'effettiva anticipazione e della rituale produzione in giudizio.
  • Se la parte è risultata soccombente nei gradi di merito ma vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio, ha diritto alla liquidazione anche delle spese dei giudizi precedenti e di legittimità; l'omessa pronuncia su tali spese è censurabile in cassazione.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di merito, la mancata liquidazione delle spese dei precedenti gradi comporta cassazione con rinvio al giudice di merito per la quantificazione e la regolazione delle spese dell'intero processo.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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