Sentenza del 22/02/2017 n. 4560 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
S.E. ha impugnato la cartella esattoriale relativa alla quota consortile per l’anno 2005, sostenendo che, in seguito alla L.R. siciliana n. 9 del 1986, il Consorzio fosse privo di potestà impositiva perché le sue competenze erano state trasferite alle Province Regionali. In cassazione ha articolato cinque motivi: efficacia del giudicato formatosi su una precedente cartella per l’anno 2000; vizio di motivazione sulla soppressione del Consorzio; contestazione dell’accertamento relativo all’immobile; errata qualificazione della contribuente come socia anziché utente della strada; violazione della legge regionale sulla pretesa soppressione o perdita dei poteri impositivi dei consorzi stradali.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso, ma la Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sezione staccata di Siracusa, con sentenza n. 190/16/11 del 20 aprile 2011, depositata l’8 giugno 2011, aveva riformato la decisione, ritenendo che la L.R. siciliana n. 9 del 1986 avesse soppresso i consorzi di bonifica, non quelli stradali, e che l’immobile della contribuente ricadesse nel perimetro consortile. La Cassazione ha rigettato il ricorso: il primo motivo è infondato, poiché la precedente sentenza relativa al 2000 non aveva accertato l’insussistenza generale della potestà impositiva né la debenza del contributo, ma aveva preso atto di uno sgravio riferito a quella cartella; il secondo motivo è inammissibile perché prospettava come vizio di motivazione una questione di interpretazione normativa; il terzo è inammissibile perché non coglie la ratio della sentenza, riguardante l’inclusione dell’immobile nel perimetro consortile e non la proprietà; il quarto è inammissibile perché la contestazione terminologica tra socio e utente non incide sulla ratio, fondata sull’inclusione dell’immobile e sull’obbligo contributivo; il quinto è inammissibile perché non censura la specifica ragione per cui i consorzi stradali erano ritenuti esistenti e operativi nel 2005. S.E. è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. (giudicato)
In generale, la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici, nei quali cioè l'identità delle due controversie riguardi i soggetti, la causa petendi e il petitum per come questi fattori sono inquadrati nell'effettiva portata della domanda giudiziale e della decisione.
Il giudicato preclude una nuova decisione quando le controversie sono identiche quanto a parti, causa petendi e petitum. Nel contenzioso tributario relativo a periodi diversi può estendersi soltanto all’accertamento di fatti necessariamente comuni, non alle conseguenze giuridiche; qui la decisione sul 2000 riguardava uno sgravio riferito a quella cartella e non stabiliva la non debenza del contributo per il 2005.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Va rilevata l'inammissibilità della censura, che concerne l'applicazione di disposizioni di legge, considerato che il vizio di motivazione riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, attiene esclusivamente all'accertamento ed alla valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche all'interpretazione o all'applicazione di norme giuridiche che, invece, ricadono sotto il profilo dell'errore di diritto ex art. 360 c. p. c., comma 1, n. 3.
Il motivo di omessa o insufficiente motivazione riguarda l’accertamento e la valutazione dei fatti, non l’interpretazione o l’applicazione delle norme, che devono essere contestate con il motivo di violazione di legge.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Va rilevata l'inammissibilità della censura, che concerne l'applicazione di disposizioni di legge, considerato che il vizio di motivazione riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, attiene esclusivamente all'accertamento ed alla valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche all'interpretazione o all'applicazione di norme giuridiche che, invece, ricadono sotto il profilo dell'errore di diritto ex art. 360 c. p. c., comma 1, n. 3.
Le contestazioni sull’interpretazione o applicazione delle norme devono essere formulate come errori di diritto, non come vizi di motivazione. Inoltre, il ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
D.Lgs.Lgt. n. 1446 del 1918
Va da sè l'inammissibilità della censura che attinge tale affermazione sotto il profilo terminologico, trattandosi di questione affatto incidente sulla correttezza della decisione impugnata, che riposa sul "fatto successivamente accertato" che la S., in quanto proprietaria dell'immobile del quale si discute ed utente delle strade, è tenuta alla relativa contribuzione, perchè è dalla incontestata inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile e, con essa, dall'acquisto della qualità di consorziato, che consegue la posizione passiva nel rapporto di natura tributaria con l'ente consortile.
La posizione di soggetto tenuto al contributo deriva dall’inclusione dell’immobile nel perimetro d’intervento consortile e dalla conseguente qualità di consorziato; la distinzione lessicale tra socio e utente della strada non modifica tale conclusione se non incide sulla ragione decisiva della pronuncia.
L.R. Siciliana n. 9 del 1986, artt. 13 e 50
La cesura è inammissibile atteso che la ricorrente si è limitata a dedurre che i consorzi stradali erano stati privati di ogni potestà impositiva e non ha censurato la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui la L.R. Siciliana n. 9 del 1986, art. 50 ha soppresso i consorzi di bonifica, ma non i consorzi stradali, i quali, secondo l'assunto del Giudice di appello, con riferimento all'anno d'imposta 2005, a cui si riferisce al cartella di pagamento impugnata, erano esistenti ed operativi.
La decisione non afferma in via generale che la legge regionale attribuisca o sottragga ogni potestà impositiva: rileva che la ricorrente non ha contestato efficacemente la ratio secondo cui la disposizione richiamata aveva soppresso i consorzi di bonifica, non quelli stradali, che risultavano operativi nel 2005.
D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, art. 1, comma 2
E' appena il caso di osservare, per quanto d'interesse, che le disposizioni del D.Lgs.Lgt. n. 1446 del 1918, delle quali l'art. 2, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, aveva previsto l'abrogazione a decorrere dal 16 dicembre 2009, sono state sottratte all'effetto abrogativo di cui al citato art. 2, permanendo quindi in vigore, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, art. 1, comma 2.
Le disposizioni del D.Lgs.Lgt. n. 1446 del 1918 richiamate nella controversia sono rimaste in vigore, essendo state sottratte all’effetto abrogativo previsto dal D.L. n. 200 del 2008.
Massime di principio
- Un giudicato relativo a una precedente annualità tributaria non si estende automaticamente a un’altra annualità: può vincolare solo sugli accertamenti di fatto necessariamente comuni, e va verificato che la precedente pronuncia abbia effettivamente deciso la questione invocata.
- Uno sgravio o l’annullamento di una singola cartella non equivale, di per sé, a una pronuncia generale sull’inesistenza del tributo o sulla mancanza di potestà impositiva per annualità diverse.
- Nel ricorso per cassazione, il motivo deve corrispondere al tipo di vizio: la critica all’interpretazione della legge va formulata come violazione di legge, mentre il vizio motivazionale riguarda l’accertamento dei fatti.
- È necessario contestare la ragione decisiva della sentenza impugnata: una censura che attacca un’affermazione secondaria o una formulazione terminologica, senza incidere sulla ratio decidendi, può essere dichiarata inammissibile.
- Per i contributi consortili stradali, secondo la decisione, l’inclusione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile e la conseguente posizione dell’interessato nel rapporto consortile fondano l’obbligo contributivo; la qualificazione come socio o utente non è decisiva se non cambia tale presupposto.
- La soppressione dei consorzi di bonifica prevista dalla normativa regionale non comporta, secondo la decisione sul caso concreto, la soppressione dei consorzi stradali; per contestare la pretesa occorre affrontare specificamente la loro esistenza e operatività nell’annualità interessata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 4576 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 4587 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 4591 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 4554 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 4555 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 4558 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →