Sentenza n. 4489/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dello SUI di Reggio Emilia dell’istanza di emersione e regolarizzazione di un rapporto di lavoro irregolare, motivato dall’insufficiente reddito del datore di lavoro, nonché sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, che aveva respinto il ricorso contro il diniego dell’istanza di regolarizzazione presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020 per l’emersione di un rapporto di lavoro domestico irregolare. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 2 l. n. 241/1990, sostenendo che il ritardo di circa quattro anni nella conclusione del procedimento, oltre il termine legislativo di 180 giorni, avrebbe dovuto determinare l’illegittimità dell’atto finale. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell’art. 5, comma 11-bis, d.lgs. n. 109/2012, anche in considerazione del fatto che il ricorso di primo grado era stato proposto prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2023. L’istanza di patrocinio a spese dello Stato è stata respinta dalla competente Commissione del Consiglio di Stato perché l’appello era manifestamente infondato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello, confermando la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il ritardo dell’Amministrazione, pur grave, non imponesse l’accoglimento dell’istanza né determinasse l’illegittimità del provvedimento finale. In materia di immigrazione non opera il silenzio-assenso, poiché l’art. 20, comma 4, l. n. 241/1990 esclude espressamente tali procedimenti; l’interessato avrebbe potuto proporre ricorso avverso il silenzio e non aveva comunque formulato una domanda risarcitoria per i danni da ritardo. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha rilevato che il datore di lavoro era privo del requisito reddituale previsto dal d.m. 27 maggio 2020 in attuazione dell’art. 103, comma 6, d.l. n. 34/2020. Il permesso per attesa occupazione presuppone una domanda di emersione originariamente valida ed efficace, presentata in presenza di tutti i requisiti di legge, e un successivo evento indipendente dalla volontà del lavoratore che interrompa il rapporto. Non può invece essere rilasciato quando la procedura è invalida sin dall’origine per la mancanza di un requisito del datore di lavoro. La disciplina non è stata ritenuta discriminatoria rispetto all’art. 5, comma 11-bis, d.lgs. n. 109/2012, poiché le diverse procedure di emersione perseguono finalità e hanno presupposti distinti, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 209/2023. Irrilevante anche la dedotta anteriorità del ricorso rispetto alla pronuncia costituzionale, comunque successiva al provvedimento impugnato ma anteriore al ricorso di primo grado. È stato confermato il rigetto dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato. Nulla sulle spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione.
Norme richiamate
La violazione del termine di conclusione del procedimento non comporta, nel caso esaminato, l’obbligo di definire positivamente la domanda né l’illegittimità automatica dell’atto finale.
art. 20, comma 4, l. n. 241/1990
I procedimenti in materia di immigrazione sono esclusi dall’applicazione del silenzio-assenso; contro l’inerzia dell’Amministrazione è esperibile il ricorso avverso il silenzio.
art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020
Disciplina la procedura di emersione e regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari degli stranieri.
art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020
Il permesso per attesa occupazione è collegato alla cessazione sopravvenuta e indipendente dalla volontà del lavoratore di un rapporto di lavoro fondato su una domanda di emersione originariamente valida.
art. 103, comma 6, d.l. n. 34/2020
Prevede il requisito reddituale del datore di lavoro, la cui mancanza impedisce la validità originaria della procedura di emersione.
art. 9 d.m. 27 maggio 2020
Stabilisce il requisito reddituale del datore di lavoro rilevante per la procedura di regolarizzazione.
art. 5, comma 11-bis, d.lgs. n. 109/2012
Disciplina una diversa procedura di emersione; il diverso trattamento rispetto alla procedura di cui all’art. 103 d.l. n. 34/2020 non viola il principio di uguaglianza, poiché le procedure hanno presupposti e finalità distinti.
Massime di principio
- Il superamento del termine di conclusione di un procedimento in materia di immigrazione non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento tardivo né obbliga l’Amministrazione ad accogliere la domanda, quando la disciplina esclude il silenzio-assenso; l’interessato può utilizzare il ricorso avverso il silenzio e, ove ne ricorrano i presupposti, proporre una distinta domanda risarcitoria per il ritardo.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione, nell’ambito della procedura di emersione prevista dall’art. 103 d.l. n. 34/2020, presuppone che la domanda fosse originariamente valida ed efficace, cioè presentata in presenza di tutti i requisiti di legge, e che il rapporto di lavoro sia cessato successivamente per un evento indipendente dalla volontà del lavoratore.
- La mancanza originaria di un requisito legale del datore di lavoro, quale il reddito minimo richiesto, impedisce il rilascio del permesso per attesa occupazione, poiché la procedura di emersione non è mai stata validamente instaurata.
- La diversità di disciplina tra differenti procedure di emersione del lavoro irregolare degli stranieri non integra, di per sé, una disparità di trattamento quando le procedure presentano distinti presupposti applicativi e finalità, rientrando nella discrezionalità legislativa salvo il limite della manifesta arbitrarietà.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1235/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 220/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 221/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 222/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1250/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1251/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →