Cassazione Penale, Sentenza n. 18245/2023 del 02/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Avezzano che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente. La revoca riguardava due sentenze: quella del 15/11/2018 (pena 2 anni) revocata ai sensi dell'art. 168, comma 3, cod. pen., per l'esistenza di una condanna pregressa divenuta irrevocabile successivamente alla concessione del beneficio; e quella del 24/05/2016 revocata ai sensi dell'art. 168, comma 1, n.2, cod. pen., per effetto di una nuova condanna che, cumulata con la precedente sospesa, eccede i limiti di ammissibilità del beneficio. In Cassazione il ricorrente ha censurato la decisione sostenendo che, dato che la Corte d'appello era in possesso del certificato penale aggiornato quando concesse il beneficio, l'eventuale errore di valutazione non poteva essere sanato in sede esecutiva ma solo mediante i normali mezzi di impugnazione; ha quindi chiesto che tale revoca non fosse possibile "in executivis" poiché il provvedimento di revoca sarebbe meramente ricognitivo e gli effetti sostanziali sarebbero sorti automaticamente al momento della condizione ostativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la revoca disposta dal giudice dell'esecuzione. Sul punto ha chiarito che: (i) non sussiste errore di giudizio da parte del giudice che concesse la sospensione relativamente alla sentenza del 15/11/2018, perché la condanna antecedente è divenuta irrevocabile solo in data successiva (20/12/2018), quindi non poteva risultare nota al giudice all'epoca; (ii) il giudice dell'esecuzione ha acquisito il fascicolo di cognizione e ha potuto verificare i termini temporali della irrevocabilità; (iii) anche ove in sede di cognizione fosse esistito un potere di revoca non esercitato, tale omissione non determina preclusione processuale: il potere del giudice dell'esecuzione di revocare la sospensione è autonomo e officioso, dunque esercitabile "in executivis". Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 168, comma 1, n.2; comma 3
Comma 1 n.2: la sospensione condizionale può essere revocata se sopravviene nuova condanna che, cumulata con la sospesa, eccede i limiti di ammissibilità. Comma 3: la presenza di una condanna pregressa, anche se divenuta irrevocabile successivamente alla concessione del beneficio, legittima la revoca in sede esecutiva.
Ragiona come causa ostativa alla concessione del beneficio; la giurisprudenza ha ritenuto che la revoca da parte del giudice dell'esecuzione sia possibile quando il beneficio è stato concesso in violazione di tale norma, salvo che le cause ostative fossero documentalmente note al giudice della cognizione.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Norma procedurale menzionata come motivo di doglianza in Cassazione (violazione e falsa applicazione) ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo sollevato.
art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione un potere autonomo (anche officioso) di intervenire sull'esecuzione; da questa norma si ricava l'autonomia e la possibilità per il giudice dell'esecuzione di revocare la sospensione anche se in sede di cognizione il rimedio non è stato esercitato.
Richiamato in relazione all'effetto devolutivo dell'appello: la Corte osserva che l'oggetto tipico del gravame in appello non assorbe il potere autonomo del giudice dell'esecuzione, pertanto la mancata impugnazione in sede di cognizione non preclude l'intervento esecutivo.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il limite di sintesi richiesto per la motivazione del motivo di ricorso in Cassazione (contenuto della denunciatio).
Giurisprudenza (Sez. U., n. 37345 del 23/04/2015, Longo)
Sez. U. n. 37345 del 23/04/2015
La Suprema Corte ha affermato che il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale concessa in violazione dell'art. 164 comma 4, salvo che le cause ostative fossero documentalmente note al giudice della cognizione; principio usato per delimitare quando l'errore sia rimediabile in sede esecutiva.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione ha potere autonomo di revocare la sospensione condizionale quando emergono cause ostative o nuove condanne che rendono il beneficio illegittimo, anche se il giudice di cognizione non ha revocato il beneficio.
- Se la condanna ostativa è divenuta irrevocabile solo dopo la pronuncia che ha concesso la sospensione, tale circostanza rende legittima la revoca in sede esecutiva: la conoscibilità della causa al tempo della decisione va valutata cronologicamente.
- Se il giudice di cognizione era documentalmente in possesso della causa ostativa (es. documento che già mostrava la condanna irrevocabile), l'errore può dover essere dedotto mediante i rimedi di impugnazione; ma se la causa non era documentalmente nota, il giudice dell'esecuzione può intervenire.
- L'omessa impugnazione da parte del pubblico ministero in sede di cognizione non sempre determina una preclusione: il potere revocatorio dell'esecuzione è discrezionale e non viene assorbito dall'appello.
- In pratica, per la difesa è cruciale verificare la data di irrevocabilità delle condanne annotate nel casellario e acquisire il fascicolo di cognizione: contestare la revoca è possibile ma sarà difficile se la revoca si basa su fatti sopravvenuti e documentabili.
- Per la pubblica accusa è consigliabile tempestivamente impugnare o segnalare al giudice dell'esecuzione eventuali omissioni su cause ostative note al momento della cognizione, per evitare contestazioni successive.
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