Ordinanza n. 238/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Bergamo di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto con cui il Questore di Bergamo ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di ricorso. In sede cautelare il ricorrente ha prospettato il pregiudizio derivante dalla privazione della possibilità di esercitare l’attività venatoria e della disponibilità delle armi legalmente detenute, con conseguenze immediate di natura economica e personale. L’Amministrazione ha fondato la revoca su circostanze ritenute riconducibili non a una mera discordanza matricolare, ma a un vero e proprio scambio materiale di armi, protrattosi dal 2004. Il ricorrente aveva altresì richiamato i provvedimenti penali di archiviazione, ma il TAR ha ritenuto che essi non smentissero il fatto storico posto a fondamento della revoca.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nel sommario esame proprio della fase cautelare ha ritenuto che le circostanze valorizzate dall’Amministrazione fossero idonee a sorreggere il giudizio di inaffidabilità del titolare della licenza, poiché lo scambio materiale di armi era idoneo a frustrare il controllo dell’Autorità di pubblica sicurezza e le esigenze di tracciabilità delle armi. La richiesta di archiviazione del pubblico ministero e il decreto di archiviazione del GIP ai sensi dell’art. 131-bis c.p. non sono stati considerati incompatibili con l’accertamento amministrativo del fatto storico. Il ricorso è stato quindi ritenuto, allo stato, privo di apprezzabili profili di fondatezza. È stato inoltre escluso il periculum in mora, poiché il pregiudizio dedotto, consistente nella perdita dell’attività venatoria e della disponibilità delle armi, è stato ritenuto generico e non caratterizzato da gravità e irreparabilità. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in 1.000 euro, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
L’archiviazione penale ai sensi dell’art. 131-bis c.p. non esclude, di per sé, che il medesimo fatto storico possa essere valutato dall’Amministrazione ai fini del giudizio di inaffidabilità necessario per la revoca della licenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La revoca di una licenza di porto d’armi può essere sorretta da un giudizio di inaffidabilità quando la condotta del titolare, anche se risalente nel tempo e protratta per più anni, comprometta il controllo dell’autorità di pubblica sicurezza e le esigenze di tracciabilità delle armi.
- La valutazione amministrativa di inaffidabilità ai fini della revoca di una licenza di porto d’armi può fondarsi sull’accertamento del fatto storico e sulle sue implicazioni per la sicurezza pubblica, anche quando il procedimento penale relativo ai medesimi fatti si sia concluso con l’archiviazione ai sensi dell’art. 131-bis c.p.; l’archiviazione non smentisce necessariamente il fatto storico rilevante in sede amministrativa.
- Nella fase cautelare, la mera deduzione della perdita della possibilità di svolgere attività venatoria e della disponibilità delle armi, accompagnata da generici riferimenti a danni economici e personali, non dimostra di per sé la gravità e l’irreparabilità del pregiudizio richieste per il riconoscimento del periculum in mora.
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