Cassazione Civile, Ordinanza n. 38327/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltante)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato il 20 aprile 2006, con clausola del capitolato speciale che prevedeva un indennizzo in favore dell'appaltatore/affidatario. Un lodo arbitrale del 3 novembre 2011 aveva condannato la società ricorrente a pagare una somma molto elevata a titolo di indennizzo. La Corte d'appello di Roma aveva rigettato l'impugnazione del lodo, ritenendo: (a) non esaminabile, perché nuova, la deduzione di nullità della clausola per mancata copertura finanziaria; (b) non applicabile la disciplina che consente di impugnare il lodo per violazione di regole di diritto sul merito; (c) infondato il motivo relativo ai canoni ermeneutici; (d) inammissibile il motivo sulla mancata detrazione del capitale sociale e sull'onere della prova. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha sostenuto che la Corte territoriale avesse erroneamente dichiarato inammissibili le censure di diritto sostanziale, poiché l'art. 241, comma 15-bis, d.lgs. 163/2006 consentirebbe l'impugnazione del lodo anche per violazione di norme di diritto relative al merito; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 829, comma 1, n. 12, e 112 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse qualificato come questione nuova, quindi inammissibile, il profilo di nullità della clausola del capitolato per difetto di copertura finanziaria, nonostante si trattasse di un diverso profilo di nullità della stessa clausola già contestata nei precedenti gradi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, confermando che nella fattispecie non trovava applicazione l'art. 241, comma 15-bis, d.lgs. 163/2006, con conseguente inammissibilità dei motivi di impugnazione del lodo fondati sulla violazione di regole di diritto attinenti al merito. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la deduzione della nullità della clausola per mancata copertura finanziaria non era una domanda nuova, ma un diverso profilo di nullità della medesima clausola, rilevabile anche d'ufficio dal giudice nel rispetto del contraddittorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La disciplina dell'impugnazione del lodo arbitrale per violazione di regole di diritto relative al merito non è applicabile automaticamente: occorre verificare la legge richiamata dalla convenzione di arbitrato e il regime intertemporale. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è stato collegato alla mancata considerazione di un autonomo profilo di nullità della clausola.
art. 241, comma 15-bis, d.lgs. 163/2006
Consente l'impugnazione del lodo, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito, ma la sua applicabilità è limitata dal regime transitorio e, nel caso concreto, è stata esclusa perché la convenzione arbitrale era anteriore alla sua entrata in vigore.
Ha inserito il comma 15-bis nell'art. 241 del codice dei contratti pubblici.
art. 4, comma 7, d.l. 40/2010, conv. in L. 73/2010
La disciplina introdotta dal d.lgs. 53/2010 non si applica ai collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
Richiamato nel quadro della disciplina transitoria dell'arbitrato.
Richiamato quale norma transitoria che fa riferimento alla data di inizio del procedimento arbitrale per l'applicazione della nuova disciplina.
art. 101, comma 2, Cost.
Evocato dal ricorrente nel contestare il ragionamento della Corte territoriale, ma non è decisivo nell'esito della decisione.
Il giudice non può omettere di esaminare un autonomo profilo di nullità dedotto o comunque emergente dagli atti, se la domanda originaria aveva ad oggetto la nullità della clausola.
La nullità del contratto è rilevabile d'ufficio; il giudice deve poter esaminare cause di nullità diverse da quelle originariamente prospettate, nei limiti del contraddittorio.
Il rilievo officioso della nullità può operare anche in appello quando la questione attiene ai fatti costitutivi della domanda.
Massime di principio
- In materia di arbitrato, la possibilità di impugnare il lodo per violazione di regole di diritto sul merito dipende dalla legge espressamente richiamata dalla convenzione arbitrale e dalla disciplina intertemporale vigente al momento della stipula della clausola compromissoria, non dal mero momento di insorgenza della lite o di costituzione del collegio.
- Una norma sopravvenuta non può attribuire al silenzio delle parti, contenuto in una convenzione arbitrale già stipulata, un significato convenzionale diverso da quello determinato dalla legge vigente al tempo della conclusione del contratto, salvo diversa disciplina espressa e compatibile con la natura del rapporto.
- La domanda di nullità contrattuale ha natura autodeterminata: il giudice deve esaminare tutti i possibili profili di nullità della stessa clausola o dello stesso atto che emergano dagli atti e dai fatti allegati, anche se diversi da quelli originariamente dedotti, purché sia rispettato il contraddittorio.
- Non costituisce domanda nuova la deduzione di un ulteriore vizio di nullità della medesima clausola già contestata in giudizio; è invece nuova solo la pretesa che ampli il thema decidendum introducendo un diverso rapporto sostanziale o un petitum ulteriore.
- Il giudice dell'impugnazione deve rilevare d'ufficio la nullità del contratto anche in appello quando la validità del rapporto costituisce presupposto della pretesa decisa in primo grado e la questione risulti dagli atti di causa.
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