Cassazione Penale, Sentenza n. 21614/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il reclamo presentato da Capone contro il rigetto della domanda ex art. 35-ter ord. pen., con cui aveva denunciato condizioni detentive degradanti relative al periodo di detenzione presso la Casa circondariale di Cassino (28/02/2024 - 28/11/2024). L'originaria istanza era formulata in termini generici su detenzione inumana presso diversi istituti; solo nel reclamo al Tribunale di sorveglianza l'interessato aveva dettagliato specifici profili (precario stato igienico, olezzi maleodoranti, malfunzionamento dei servizi idrici) che non erano stati dedotti né nel reclamo iniziale né nel giudizio di primo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che il procedimento ex artt. 35-bis/35-ter ord. pen. è impugnatorio e devolutivo: il reclamo davanti al Tribunale non può introdurre profili di doglianza nuovi che non siano stati oggetto del reclamo al magistrato di sorveglianza (salvo fatti emergenti nel corso del dibattimento o poteri istruttori esercitati sui fatti già allegati). La presunzione relativa di veridicità delle allegazioni del detenuto opera solo se la domanda è sufficientemente determinata; non può colmare la totale assenza di deduzione specifica di concreti fattori di lesione. Sono state respinte le censure difensive che sostenevano l'implicita presenza degli specifici profili già nell'istanza iniziale come generiche e infondate. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina il rimedio risarcitorio per violazioni dell'art. 3 CEDU in ambito detentivo; la Corte ricorda che le allegazioni del detenuto godono di una presunzione relativa di veridicità solo se la domanda è sufficientemente determinata e la detenzione è dimostrata; la presunzione non consente di introdurre nuovi fatti non precedentemente dedotti.
Articolo che regola il procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza; la Corte interpreta il procedimento come impugnatorio e devolutivo, il che impedisce al detenuto di prospettare per la prima volta davanti al Tribunale questioni non già dedotte nel reclamo al magistrato monocratico.
art. 3 CEDU
Principio eurounitario contro i trattamenti inumani o degradanti: fondamento delle domande risarcitorie del detenuto. La Corte ricorda che la tutela CEDU si realizza attraverso il rimedio previsto dagli artt. 35-bis/35-ter ord. pen., ma l'accertamento richiede specifica allegazione dei fatti.
art. 666 comma 5 cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente (censura di violazione), ma la Corte non ha ritenuto fondate le censure; il provvedimento si è fondato soprattutto sulla natura devolutiva del reclamo e sui limiti della presunzione di veridicità.
Norma che legittima la condanna alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o con profili di colpa: applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000.
Massime di principio
- Il reclamo al Tribunale di sorveglianza ha natura impugnatoria e devolutiva: non è consentito introdurre per la prima volta questioni fattuali che non erano state dedotte nel reclamo al magistrato di sorveglianza, salvo fatti emersi durante il precedente grado o poteri istruttori esercitati sui fatti già allegati.
- La presunzione relativa di veridicità delle allegazioni del detenuto opera solo se la domanda è sufficientemente specifica nella descrizione dei fatti costitutivi della pretesa e se la detenzione è accertata; non può supplire alla totale assenza di deduzione di concreti profili di lesione.
- Il detenuto ha l'onere di allegazione (non di prova in senso stretto): deve indicare con sufficiente dettaglio il petitum e i fatti sui quali si fonda il rimedio; l'Amministrazione penitenziaria dovrà fornire elementi contrari se la domanda è adeguatamente formulata.
- I poteri officiosi del giudice di sorveglianza per approfondire gli accertamenti operano solo con riguardo ai fatti rituali introdotti e non autorizzano a valutare ex novo circostanze mai dedotte in precedenza.
- Per evitare l'inammissibilità, chi propone domanda ex art. 35-ter deve esporre fin dall'origine i profili concreti di lesione (es. igiene, acqua, sovraffollamento, odori) e, se possibile, allegare segnali, proteste o richieste agli organi interni perché l'Amministrazione abbia avuto l'opportunità di rispondere.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o con profili di colpa, il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
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