Cassazione Penale, Sentenza n. 28244/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: (1) Erronea applicazione dell'art. 624-bis cod. pen. per mancanza del dolo specifico del fine di profitto: l'imputato avrebbe preso la telecamera solo per danneggiarla e non per appropriarsene; il fatto sarebbe stato un atto vandalico e non furto con strappo. (2) Violazione procedurale per presunta inammissibilità dell'appello del pubblico ministero circa la qualificazione aggravata (art. 61 n.10 cod. pen.): il PM non avrebbe impugnato la parte della sentenza di primo grado che escludeva l'aggravante, sicché la Corte d'appello sarebbe incorsa in ultra-petizione nel ritenere sussistente l'aggravante; inoltre la persona offesa non sarebbe stata agevolmente riconoscibile come pubblico ufficiale, per cui al più si tratterebbe di un furto semplice o prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul piano preliminare ha respinto la censura di inammissibilità dell'appello del PM, ritenendo che l'atto di gravame fosse sufficientemente devolutivo e avesse investito anche la qualificazione dell'evento e la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.10. Sul merito ha ritenuto aspecifico e manifestamente infondato il primo motivo: la Corte territoriale ha motivato coerentemente l'applicazione dell'art. 624-bis comma 2 cod. pen. (furto con strappo) richiamando la testimonianza del poliziotto Ferrara che attestava la visibilità della placca, l'azione fulminea con sottrazione, il lancio contro la recinzione e l'occultamento della telecamera nell'abitazione della compagna, oltre al successivo rinvenimento. Tali elementi comprovano l'impossessamento e la finalità di profitto (anche se di natura non strettamente patrimoniale, es. vendetta o impedimento di accertamenti), o comunque una finalità idonea ad integrare il dolo specifico. La Corte ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 624-bis e 61 n.10 cod. pen. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma richiamata per la configurazione del delitto di "furto con strappo"; la Corte ha ritenuto che la condotta (strappo, impossessamento, occultamento e successivo rinvenimento) integri il reato, anche quando il fine di profitto possa essere non patrimoniale.
Richiamata nella ricostruzione storica dell'originaria imputazione (rapina), rispetto alla quale la fattispecie è stata poi riqualificata.
"l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale...nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio"
Circostanza aggravante contestata: la Corte ha ritenuto che l'azione sia stata posta in essere nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni (l'agente che filmava), e che il PM avesse devoluto tale profilo all'appello.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto per i limiti in cui i motivi di ricorso devono essere enunciati; il ricorso è stato comunque esaminato nei limiti ammessi.
Norme richiamate per giustificare il trattamento del procedimento in forma cartolare (decisione senza discussione orale).
art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Norma evocata per delineare le 'richieste' del pubblico ministero nell'atto di appello; la Corte ha ritenuto che l'atto di gravame avesse adeguatamente riportato la contestazione comprensiva dell'aggravante.
art. 515 comma 2 cod. proc. pen. (codice 1930) e art. 597 comma 2 lett. b) cod. proc. pen.
Riferimenti dottrinali/giurisprudenziali sul potere devolutivo dell'appello del PM: il giudice d'appello può rivedere ampiamente la decisione di primo grado entro i limiti dell'originario oggetto dell'impugnazione.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la sentenza ha richiamato l'articolo in relazione alla condanna alle spese del ricorrente.
Massime di principio
- L'appello del pubblico ministero contro una sentenza assolutoria ha carattere devolutivo e può legittimamente investire anche la rinnovazione della qualificazione giuridica del fatto, purché l'oggetto dell'impugnazione sia sufficientemente desumibile dall'atto di gravame.
- In tema di furto, il dolo specifico del "fine di profitto" può essere riconosciuto anche quando la finalità sia non strettamente patrimoniale (es. vendetta, dispetto, o l'intento di ostacolare indagini), purché l'appropriazione e l'impossessamento del bene siano dimostrati.
- La condotta caratterizzata da sottrazione immediata, occultamento della cosa e successivo rinvenimento in un luogo riferibile all'imputato costituisce forte elemento probatorio dell'impossessamento e della volontà di sottrarre il bene.
- La presenza di un simbolo identificativo (es. placca della Polizia) e l'azione diretta a neutralizzare riprese o prove possono integrare la circostanza aggravante per avere agito contro un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni.
- Il giudice d'appello non è vincolato alle scelte logiche del giudice di primo grado: può riesaminare punti non specificamente criticati in appello se rientrano nell'oggetto devoluto dall'impugnazione.
- Le doglianze meramente assertive che non contrastano con la ratio decidendi della sentenza impugnata sono destinate a essere considerate aspecifiche e infondate in Cassazione.
- Nei procedimenti trattati 'in forma cartolare' le conclusioni scritte del Procuratore Generale e le memorie difensive sono decisive: la mancata discussione orale non impedisce una valutazione approfondita degli atti.
- La mancata percezione immediata della qualifica di pubblico ufficiale da parte dell'autore del fatto può essere superata dalla circostanza che l'azione sia stata comunque diretta a impedire o ostacolare funzioni di polizia; bisogna valutare il quadro probatorio nel suo complesso.
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