Cassazione Civile, Ordinanza n. 07594/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La società cooperativa, già soccombente in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato il suo appello. Dal testo non emerge quale fosse la domanda originaria proposta nel merito né la natura sostanziale della controversia: ciò che è certo è che il ricorso per cassazione è stato ritenuto inammissibile perché privo di un'esposizione sommaria dei fatti di causa idonea a consentire alla Corte di comprendere l'origine della lite, lo svolgimento del processo, le domande di primo grado, le difese delle parti e il contenuto della sentenza impugnata. Il ricorso riportava invece integralmente i motivi di appello e quelli di cassazione, senza una chiara sintesi della vicenda processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., ritenendo che l'atto non consentisse la comprensione della vicenda processuale senza ricorrere ad atti esterni. Ha quindi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002. È stata invece esclusa la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti di causa, chiara e sintetica, idonea a consentire alla Corte di conoscere dall'atto gli elementi indispensabili sulla origine, oggetto e svolgimento della controversia, senza attingere ad atti esterni.
Le censure devono essere collocate entro i vizi tipizzati del ricorso per cassazione, dopo una rappresentazione concisa della vicenda processuale e delle questioni non condivise.
È stata disposta una sola liquidazione delle spese in favore di due controricorrenti con difese sostanzialmente sovrapponibili, per evitare spese superflue.
La Corte ha escluso i presupposti per la condanna per პასუხისმგabilità aggravata richiesta dai controricorrenti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, ai sensi della disciplina vigente ratione temporis.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
È richiamata come norma di inserimento dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando omette una sommaria ma completa esposizione dei fatti di causa e costringe il giudice di legittimità a ricostruire la vicenda mediante atti esterni.
- L'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. impone al ricorrente di offrire nel ricorso una rappresentazione chiara e sintetica della controversia, comprensiva delle domande, delle difese, dello svolgimento del processo e del contenuto della decisione impugnata.
- La mera riproduzione estesa dei motivi di appello o di ricorso non supplisce alla mancanza di una sintesi dei fatti processuali rilevanti.
- La sanzione dell'inammissibilità per difetto di esposizione dei fatti ricorre quando il vizio impedisce l'intelligibilità delle censure e della vicenda processuale nel suo complesso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è normalmente tenuta alla rifusione delle spese di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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