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Sentenza

Sentenza del 08/04/2015 n. 6993 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento ICI per il 1999 relativo ai fabbricati e alle costruzioni coperte presenti nell’area demaniale dello stabilimento. Il Comune sosteneva, con tre motivi, che l’omessa dichiarazione o l’assenza di rendita catastale non esentasse la società dall’imposta e che, in mancanza di rendita e di scritture contabili trasmesse dalla contribuente, il Comune potesse determinare autonomamente la base imponibile mediante una stima del proprio Ufficio Tecnico, anche in collaborazione con l’Agenzia del Territorio. Invocava inoltre il dovere di riscuotere il tributo e i principi di capacità contributiva e di interpretazione della legge. La CTR della Toscana, riformando la decisione della CTP di Pisa che aveva respinto il ricorso della società, aveva giudicato illegittimo il metodo comunale: il Comune può fissare l’aliquota, ma non sostituirsi agli organi competenti nella definizione dei criteri e nella determinazione della base imponibile.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune, senza decidere nel merito se l’ICI fosse dovuta o se la stima comunale fosse sostanzialmente corretta. I tre motivi erano corredati da quesiti di diritto generici e astratti, privi di un collegamento specifico con la fattispecie e con le statuizioni impugnate; inoltre, il secondo motivo cumulava censure di violazione di legge e di vizio motivazionale senza il necessario momento di sintesi relativo al fatto controverso e decisivo. La Corte ha anche dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti dell’Agenzia del Territorio, che non era stata parte dei precedenti gradi; non ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti della S.E.Pi. S.p.A., dato che il ricorso era comunque inammissibile. È rimasta quindi ferma la sentenza della CTR che aveva accolto l’appello della contribuente e annullato l’avviso ICI relativo al 1999. Spese del giudizio di cassazione compensate tra le parti costituite; nulla sulle spese tra Comune e Agenzia.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Essi, infatti, risultano formulati in modo generico ed astratto (cfr. tra le molte, Cass. civ. sez. unite 5 gennaio 2007, n. 36) senza alcun riferimento specifico alla fattispecie e - con riferimento ai denunciati vizi di violazione di legge - senza che, oltre al riferimento indicato delle norme che si assumono violate, sia specificamente indicata la correlativa statuizione della decisione impugnata che si assume erronea in diritto.

    Nel regime applicabile ratione temporis, i quesiti di diritto dovevano essere specifici e riferiti alla controversia e alla statuizione impugnata. Per la censura motivazionale occorreva inoltre un distinto momento di sintesi che indicasse chiaramente il fatto controverso e decisivo; la mancanza di tali requisiti rende inammissibile il motivo.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. civ. sez. 3, 20 maggio 2013, n. 12248; Cass. civ. sez. 2, 23 settembre 2011, n. 19443) ha avuto modo di chiarire che in tema di ricorso per cassazione è inammissibile la congiunta proposizione di doglianze ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5), salvo che non sia accompagnata dalla formulazione, per il primo vizio, del quesito di diritto, nonchè, per il secondo, del momento sintesi (cfr. Cass. civ. sez. unite 1 ottobre 2007, n. 20603) o riepilogo, in forza della duplice previsione dell'art. 366 bis c.p.c..

    La censura congiunta di violazione di legge e vizio di motivazione richiede che ciascun vizio sia formulato secondo il proprio requisito processuale: quesito di diritto per il primo e momento di sintesi sul fatto decisivo per il secondo. La loro omissione comporta l’inammissibilità.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5

    La disposizione era invocata dal Comune per sostenere la propria tesi sulla determinazione della base imponibile e sull’obbligo di prelievo, ma la Cassazione non ne ha esaminato il merito, perché le relative censure erano inammissibili per formulazione generica.

  • L. 11 agosto 1939, n. 1249, art. 28

    Il Comune ne denunciava la violazione in relazione all’accatastamento e all’assenza di rendita; la Corte non ha deciso la questione sostanziale, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, art. 34-quinquies

    La norma era indicata dal Comune tra quelle violate in tema di immobili non dichiarati o privi di rendita, ma la Cassazione non ne ha valutato l’applicazione nel merito.

  • Costituzione, art. 53

    Il Comune lo richiamava a sostegno dell’obbligo di contribuzione secondo la capacità contributiva e della stima autonoma degli immobili; la Corte non ha stabilito se tale principio giustificasse la metodologia comunale, perché il motivo era inammissibile.

  • Codice civile, art. 1367

    Il Comune ne invocava il criterio interpretativo per sostenere la propria lettura della disciplina dell’ICI; la Cassazione non ha affrontato la questione sostanziale, essendo il quesito astratto e inidoneo.

  • Codice di procedura civile, art. 102

    Tuttavia, va ritenuta, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. sez. unite ord. 22 marzo 2010, n. 6826; in senso conforme Cass. civ. sez. 3, 17 giugno 2013, n. 15106 e Cass. civ. sez. 3, 18 gennaio 2012, n. 690) in ossequio all'osservanza del principio della ragionevole durata del processo, la superfluità di provvedere alla formalità relativa all'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario quale litisconsorte sul piano processuale, essendo il ricorso, sotto altri profili, che si passano di seguito ad esaminare, inammissibile.

    Pur essendo il concessionario parte dei precedenti gradi e litisconsorte processuale, la Corte ha ritenuto superflua l’integrazione del contraddittorio quando il ricorso risulta già inammissibile per altri motivi, in applicazione del principio di ragionevole durata del processo.

Massime di principio

  • Nel regime dell’art. 366-bis c.p.c., il quesito di diritto non può limitarsi a porre una domanda giuridica astratta: deve individuare la regola applicata, la statuizione contestata e il modo in cui la decisione sarebbe incorsa nell’errore.
  • Se in cassazione si deducono insieme violazione di legge e vizio motivazionale, occorre soddisfare separatamente i requisiti di ciascuna censura; per il vizio motivazionale va indicato con chiarezza il fatto controverso e decisivo.
  • Una pronuncia di inammissibilità per difetti formali del ricorso non risolve nel merito la controversia tributaria: non stabilisce, in questo caso, se l’ICI fosse dovuta né se il Comune potesse determinare autonomamente la base imponibile in assenza di rendita catastale.
  • L’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte processuale può essere omessa quando il ricorso è già destinato a una declaratoria di inammissibilità per ragioni autonome, in ossequio alla ragionevole durata del processo.

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