Cassazione Penale, Sentenza n. 17029/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello per: 1) vizio di motivazione e mancata rinnovazione dell'istruttoria, sostenendo che la condanna si basava principalmente sulle incerte dichiarazioni della persona offesa che non aveva riconosciuto con sicurezza l'imputato; 2) erronea applicazione della recidiva, contestando la motivazione riferita all'aumento di pena per recidiva; 3) incongruità del trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'appello fosse infondato: la Corte di appello aveva motivato la responsabilità del ricorrente non soltanto sulle dichiarazioni della persona offesa ma su un quadro indiziario ampio e concordante (traffico telefonico, videoregistrazioni, contatti e spostamenti insieme al coimputato confessore), perciò la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello non era obbligatoria. Sulla recidiva la Cassazione ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aumento di pena operata dalla Corte di appello e la relativa motivazione, fondata sui numerosi precedenti specifici e sulla commissione del reato durante gli arresti domiciliari. Anche il trattamento sanzionatorio è stato ritenuto congruo e giustificato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen.
art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen.
Indicato nel contesto della recidiva: la Corte ha valutato la recidiva facoltativa e la sua incidenza sull'aumento di pena richiamando la disciplina che collega la recidiva con i delitti elencati dalla norma processuale citata
art. 125, comma 3, cod. pen.
Richiamato in relazione agli obblighi motivazionali del giudice nella determinazione della pena: la Cassazione ritiene assolto l'obbligo motivazionale anche quando il giudice usa espressioni sintetiche (es. "pena congrua") purché la determinazione non si discosti eccessivamente dai minimi edittali
Principio giurisprudenziale (Sez. U., Indelicato, n. 20798/2011)
Sez. U., n. 20798 del 2011, Indelicato
Principio applicato per la concorrenza di circostanze aggravanti dello stesso tipo: quando più circostanze aggravanti concorrono, si applica la pena prevista per la circostanza più grave (criterio basato sul massimo edittale e, a parità, sul minimo)
Giurisprudenza su motivazione della recidiva (Sez. 6, Franco, n. 56972/2018)
Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco
Richiama il principio che, in tema di recidiva facoltativa, il giudice deve fornire una motivazione specifica sia che la affermi sia che la escluda; la Corte ha ritenuto soddisfatto tale onere con argomentazione succinta che dimostra la prosecuzione della condotta delinquenziale
Massime di principio
- La mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello non è automaticamente vizio: è necessaria solo se dalla motivazione emergono lacune o illogicità manifeste che una prova aggiuntiva avrebbe potuto colmare.
- Dichiarazioni incerte della persona offesa possono essere compensate da elementi indizianti convergenti (traffico telefonico, videoregistrazioni, contatti con coimputati): il giudice può fondare la responsabilità su un quadro indiziario complessivo.
- L'applicazione della recidiva richiede una specifica motivazione; il giudice d'appello può sostituirsi al primo giudice e riconoscere l'aumento di pena se il pubblico ministero lo ha impugnato e sussistono adeguati elementi per farlo.
- In presenza di più circostanze aggravanti dello stesso tipo si applica la regola di scegliere la circostanza "più grave" (criterio del massimo edittale e, a parità, del minimo), e l'aumento non può essere inferiore al più alto minimo edittale risultato dalla concorrenza.
- La determinazione della pena è congrua se rientra nei limiti minimi edittali o si discosta da essi non in modo eccessivo: motivazioni sintetiche sono ammesse quando la discrezionalità rimane entro parametri ragionevoli.
- La Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso manifestamente generico o che non contrasti specificamente le parti più rilevanti della motivazione di merito.
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