Cassazione Civile, Ordinanza n. 31756/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti di un'altra società, nata dalla scissione della prima, per il recupero pro quota di passività che la creditrice assumeva trasferite anche alla beneficiaria ai sensi dell'art. 2506-bis, terzo comma, c.c. La società ingiunta aveva proposto opposizione sostenendo che quei debiti non fossero trasferibili alla beneficiaria, perché già esistenti prima della scissione, e contestando altresì la prova del credito. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, ritenendo assente il fascicolo monitorio e quindi insufficiente la prova della pretesa. In appello, la società creditrice aveva ottenuto la riforma della decisione: la Corte territoriale aveva ritenuto utilizzabili i documenti del fascicolo monitorio prodotti nuovamente in appello e aveva affermato la responsabilità solidale della scissa e della beneficiaria, nei limiti del patrimonio netto assegnato, per debiti della scissa riferiti a rapporti professionali sorti prima della scissione ma determinati nel loro ammontare solo dopo di essa. Nel ricorso per cassazione la beneficiaria deduceva, con due motivi, omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 2506-bis c.c., sostenendo: (i) che la Corte d'appello non avesse verificato quali documenti fossero realmente presenti nel fascicolo monitorio e non avesse accertato il pagamento ai terzi creditori, limitandosi a mere fatture; (ii) che il progetto di scissione fosse stato interpretato erroneamente, poiché avrebbe dovuto condurre a escludere la corresponsabilità della beneficiaria e a riconoscere la responsabilità esclusiva della scissa, anche in considerazione del fatto che i crediti professionali erano riferiti ad asset rimasti in capo alla scissa. La ricorrente invocava inoltre, in memoria, un asserito giudicato esterno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto entrambi i motivi formulati in modo promiscuo e non specifico, con cumulo inestricabile di censure ex art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.; ha osservato che il primo motivo non si confrontava con una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, cioè l'assenza di contestazione sull'esistenza di passività anteriori alla scissione non individuabili nel progetto; ha inoltre rilevato che la doglianza sull'art. 2697 c.c. mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione non è un terzo grado di merito, ha escluso la dedotta violazione dei canoni ermeneutici del progetto di scissione, poiché la ricorrente si limitava a contrapporre la propria lettura a quella del giudice di merito, e ha escluso altresì il vizio motivazionale, trattandosi di motivazione sintetica ma comprensibile e non apparente. La declaratoria di inammissibilità ha impedito anche l'esame del preteso giudicato esterno dedotto in memoria. Ne è seguita la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nelle scissioni, la responsabilità per i debiti della società scissa si estende anche alla beneficiaria, nei limiti del patrimonio netto assegnato, quando i debiti non risultino integralmente soddisfatti e non siano specificamente attribuiti nel progetto di scissione
la censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito
la violazione è deducibile solo se il ricorrente individua con precisione le contestazioni e i fatti non contestati rilevanti, non essendo sufficiente una critica generica
non consente di trasformare il ricorso per cassazione in un controllo sul merito della valutazione delle prove, salvo specifiche violazioni dei criteri legali di valutazione
il ricorso deve essere specifico e autosufficiente, indicando puntualmente i fatti e le contestazioni rilevanti
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge deve essere effettivamente individuata e non può essere usata per riproporre una diversa lettura dei fatti
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 il sindacato è limitato al minimo costituzionale della motivazione e non consente di denunciare la mera insufficienza o superficialità del ragionamento decisorio
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria della ricorrente
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi che cumulano in modo indistinto violazioni di legge, vizi di motivazione e censure di merito, senza consentire di individuare con chiarezza la specifica doglianza sottoposta al controllo di legittimità.
- La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il ricorrente contesta realmente la regola di riparto dell'onere probatorio; non è ammissibile quando la censura mira soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. richiede che il ricorrente indichi in modo puntuale le allegazioni e le contestazioni decisive, non essendo sufficiente un richiamo generico al materiale probatorio o una diversa lettura dei fatti.
- In tema di interpretazione di atti negoziali o piani di scissione, il sindacato di legittimità non può risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione proposta dalla parte e quella accolta dal giudice di merito, salvo specifica indicazione della violazione dei canoni legali di ermeneutica.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile soltanto l'anomalia motivazionale che si traduca in un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione; non è censurabile la mera sintesi o la presunta insufficienza del percorso argomentativo, se esso resta comprensibile e coerente.
- L'inammissibilità del ricorso preclude l'esame di questioni ulteriori dedotte in memoria, incluso il preteso giudicato esterno, se il relativo presupposto non risulta già scrutinabile in presenza di un ricorso ammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31610/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_civile · 4 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31611/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_civile · 4 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31613/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_civile · 4 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31615/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_civile · 4 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31617/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_civile · 4 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31618/2025 del 04/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →