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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30164/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per guida in stato di alterazione dovuta all'abuso di bevande alcoliche (art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 30/04/1992, n. 285) rilevata a Parma il 27/06/2017. Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione perché la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto della comunicazione PEC del difensore che segnalava l'impossibilità a partecipare all'udienza per contatto COVID e chiedeva un rinvio per organizzare l'accesso dell'imputato a un ente per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità; (2) violazione di legge per carenza della prova della colpevolezza, sostenendo che l'imputato appariva lucido e orientato, contraddicendo il tasso alcolemico rilevato dagli operanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione (termine prescrizionale spirato il 27/06/2022). Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. per dichiarare la causa estintiva intervenuta successivamente alla sentenza di merito e ha escluso la necessità di approfondire i motivi del ricorso o eventuali nullità. Non sono ritenute sussistenti le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2. È stata altresì disposta la trasmissione della sentenza al Prefetto di Parma ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186

    La norma incriminatrice (guida in stato di alterazione per uso di alcool) è la stessa già applicata in sede di merito; la Corte di Cassazione non entra nel merito della valutazione probatoria della sussistenza della condotta, avendo dichiarato estinto il reato per prescrizione.

  • codice di procedura penale, art. 129, comma 1

    Consente alla Corte di legittimità di rilevare d'ufficio, anche in cassazione, cause estintive del reato intervenute dopo la sentenza impugnata (es. prescrizione) e di pronunciarne la declaratoria.

  • codice di procedura penale, art. 129, comma 2

    Prevede la possibilità di pronunciare l'assoluzione di merito quando ne ricorrano i presupposti evidenti; la Corte ha escluso l'applicabilità qui perché non emergono elementi tali da imporre l'assoluzione quale mera constatazione.

  • codice della strada, art. 224, comma 3

    Disposto l'invio della sentenza al Prefetto competente per gli effetti amministrativi consequenziali alla condotta contestata (es. provvedimenti sulla patente).

Massime di principio

  • Se, nel corso del procedimento di impugnazione in Cassazione, è intervenuta la prescrizione del reato, la Corte può dichiarare d'ufficio l'estinzione e annullare la sentenza impugnata senza rinvio, senza entrare nel merito delle censure processuali o probatorie.
  • La rilevazione della prescrizione in Cassazione è compatibile anche quando il motivo del ricorso non sia manifestamente inammissibile; la causa estintiva prevale e rende superfluo l'accertamento di eventuali nullità o vizi di motivazione della sentenza di merito.
  • La pronuncia di assoluzione 'di merito' ex art. 129, comma 2 cod. proc. pen. richiede elementi chiari e immediati tali da imporre l'assoluzione; in assenza di tali evidenze la declaratoria di estinzione per prescrizione è la via tipica.
  • Le doglianze processuali (es. mancato accoglimento di una richiesta di rinvio per motivi di salute del difensore) devono essere valutate in sede di merito e, se rilevanti, possono giustificare rimessione per nuovo esame; tuttavia, se la prescrizione è intervenuta, tali rilievi perdono efficacia pratico-processuale rispetto all'immediata applicazione della causa estintiva.
  • Anche quando il reato si estingue per prescrizione, possono sussistere effetti amministrativi: la trasmissione al Prefetto è obbligatoria per gli eventuali provvedimenti in materia di guida (es. decurtazione o sospensione della patente) previsti dalla normativa stradale.

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