Cassazione Penale, Ordinanza n. 13703/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria del 22/10/2025, che aveva condannato l'imputato alla pena di euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 della legge n. 110/1975, commesso in Gavi il 22/12/2020. Le censure erano due: una sull'elemento oggettivo e una sull'elemento soggettivo del reato. In sostanza, il ricorrente chiedeva una rivalutazione nel merito della ricostruzione del Tribunale, contestando l'apprezzamento dell'asserita accidentalità della rottura del bicchiere e sostenendo l'irrilevanza di tale dato alla luce della condotta complessiva, descritta come un'aggressiva manifestazione nei confronti del vicino di casa, con brandeggio e agitazione in luogo pubblico dei frammenti di vetro in modo pericoloso e sconsiderato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente riferite all'elemento oggettivo e soggettivo del reato, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito delle conclusioni già raggiunte dal Tribunale. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ipotesi di esonero.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna di primo grado; dalla sentenza emerge solo che il fatto è stato sussunto in tale disposizione, senza ulteriore specificazione della fattispecie.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una mera rivalutazione del merito delle risultanze di fatto già apprezzate dal giudice di merito, quando le doglianze siano solo apparentemente riferite a profili di tipicità o di dolo ma, in concreto, mirino a sostituire una diversa lettura del compendio probatorio.
- La censura sull'elemento oggettivo o soggettivo del reato è inammissibile quando non individua un vero vizio di legittimità, ma contesta la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo ipotesi di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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