Cassazione Civile, Ordinanza n. 32698/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del saldo di lavori di imbiancatura e verniciatura eseguiti in un immobile di proprietà del committente. Il committente ha proposto opposizione deducendo che l'opera era affetta da vizi e difetti, che erano stati denunciati, e che il prestatore d'opera aveva abbandonato il cantiere senza completare i lavori, costringendolo a incaricare altra impresa per il completamento. Il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione ritenendo tardiva la denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 2226 c.c. e facendo decorrere decadenza e prescrizione dal momento dell'abbandono del cantiere. La corte d'appello ha confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, vizio di motivazione e violazione di norme processuali, sostenendo che la corte territoriale aveva contraddittoriamente limitato la contestazione ai soli vizi dell'opera, senza considerare che era stata contestata anche l'effettiva esecuzione delle ore e dei giorni di lavoro indicati in fattura; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 115, 116, 645 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che il giudice di merito avesse invertito l'onere della prova, imponendo all'opponente la dimostrazione negativa dell'inesistenza del credito invece di richiedere al creditore la prova positiva dell'attività svolta e del quantum preteso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondate le censure perché la corte d'appello non aveva considerato che l'opponente contestava non solo i vizi dell'opera, ma anche l'an e il quantum del credito monitoriamente azionato, sicché spettava al creditore opposto provare in modo positivo l'effettiva esecuzione delle prestazioni e la quantità di ore lavorate. Ha inoltre ritenuto erroneo far decorrere automaticamente da febbraio 2014, data di interruzione della prestazione, i termini di decadenza e prescrizione dell'art. 2226, comma 2, c.c., senza verificare quando i vizi fossero stati scoperti o se fossero già palesi e senza accertare se e quando l'opera potesse dirsi consegnata. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà riesaminare la prova del credito e la tempestività della denuncia dei vizi, oltre a regolare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
per le opere assimilabili alla prestazione d'opera, il termine di decadenza decorre dalla scoperta del vizio e quello di prescrizione dalla consegna dell'opera; non è corretto far decorrere tali termini dalla mera interruzione della prestazione senza ulteriori accertamenti.
richiamato come norma processuale la cui violazione è stata dedotta per censurare l'erronea valutazione delle contestazioni e delle prove.
richiamato come norma processuale la cui violazione è stata dedotta in relazione all'apprezzamento delle risultanze istruttorie e al riparto dell'onere probatorio.
richiamato per il vizio di motivazione denunciato dal ricorrente.
art. 111 Cost.
richiamato per sostenere l'insufficienza e l'illogicità della motivazione della sentenza di appello.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale.
richiamato in relazione alla disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo, quale giudizio ordinario di cognizione.
richiamato per affermare che l'onere di provare il fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura e la documentazione unilaterale che hanno consentito l'emissione del decreto non costituiscono di per sé prova dell'esistenza del credito; il creditore opposto deve dimostrare con i mezzi ordinari i fatti costitutivi della propria pretesa, anche quanto al quantum.
- Quando l'opponente contesta l'effettiva esecuzione della prestazione e non soltanto la presenza di vizi, non può pretendersi da lui la prova negativa della mancata prestazione: l'onere di provare l'adempimento e l'entità della prestazione grava sul creditore che agisce per il pagamento.
- In materia di garanzia per vizi dell'opera, il termine di decadenza decorre dalla scoperta del vizio e il termine di prescrizione dalla consegna dell'opera; non è corretto individuare automaticamente il dies a quo nella semplice interruzione dei lavori o nell'abbandono del cantiere senza verificare se e quando vi sia stata scoperta dei vizi e se l'opera possa dirsi consegnata.
- L'eccezione di inadempimento o di difformità/vizi può richiedere la verifica della tempestività della denuncia del vizio, ma tale verifica va compiuta alla luce delle concrete circostanze del caso e non mediante un criterio astratto sganciato dalla nozione di scoperta del vizio e di consegna dell'opera.
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