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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33899/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ordine professionale)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in cassazione la decisione del Consiglio Nazionale degli Architetti che aveva respinto il reclamo contro la proclamazione degli eletti al consiglio dell'ordine provinciale per il quadriennio 2021-2025. La controversia nasce dalla dedotta tardiva indizione delle elezioni, asseritamente non rispettosa del termine di 50 giorni previsto dall'art. 3 del d.P.R. n. 169 del 2005, e dalla dedotta tardiva convocazione delle votazioni, che secondo il ricorrente sarebbe stata datata 15 marzo 2021 e quindi non rispettosa del termine di 15 giorni prima della votazione. Il ricorso in cassazione era articolato in quattro motivi: violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di documenti/fatti decisivi per aver il giudice attribuito valore alla data del 9 marzo anziché al 15 marzo; violazione dell'art. 116 c.p.c. per travisamento della prova; violazione dell'art. 113 c.p.c. e dell'art. 3 del d.P.R. n. 169 del 2005 per mancato rispetto dei termini di convocazione e per omessa avocazione del potere di indire nuove elezioni; omesso esame del fatto che la decisione non avrebbe specificato quali nuovi motivi fossero stati introdotti con memoria, oltre il termine decadenziale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi si risolvessero in una critica alla valutazione del materiale istruttorio e non denunciassero un vero travisamento o una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché miravano a sostituire alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice disciplinare una diversa lettura delle stesse prove. Ha inoltre osservato che la ratio decidendi della decisione impugnata poggiava anche sulla situazione emergenziale pandemica, ritenuta causa ostativa non imputabile all'ordine, sicché la censura sulla tardiva indizione non si confrontava con tale autonomo fondamento. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non di questioni o argomentazioni, oltre a difettare di autosufficienza per mancata trascrizione del contenuto della memoria richiamata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione può essere dedotta solo se il giudice fonda la decisione su prove inesistenti o non acquisite, non quando si contesti la semplice valutazione delle prove raccolte.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi soggetti a libera valutazione o viceversa; non consente di sindacare il prudente apprezzamento delle prove.

  • art. 113 c.p.c.

    La sua invocazione non è idonea a trasformare in vizio di legittimità una contestazione sulla ricostruzione dei fatti e sull'applicazione dei termini elettorali.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro per le violazioni processuali, ma non consente di rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso; non comprende questioni, argomentazioni o la mancata confutazione di tesi difensive.

  • art. 3 d.P.R. 8 luglio 2005, n. 169

    È la norma sui termini di indizione e convocazione delle elezioni degli ordini professionali, ma la sua dedotta violazione non è stata ritenuta dimostrata nei termini prospettati dal ricorrente.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    Sono richiamati per affermare il potere-dovere del giudice di evitare attività processuali superflue quando il ricorso appaia prima facie inammissibile o infondato.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    È menzionato con riguardo alla costituzione del Ministero della giustizia solo al fine di partecipare eventualmente alla discussione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito censurare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: il sindacato è ammissibile solo per errore di percezione del contenuto oggettivo della prova o per l'utilizzo di prove inesistenti.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se la decisione si fonda su prove non dedotte o inesistenti; non basta contestare che il giudice abbia attribuito maggiore attendibilità ad alcuni elementi rispetto ad altri.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere usata per sovrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio a quella del giudice di merito, salvo il caso di utilizzo di prove legali in modo difforme dalla loro natura.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non anche omissioni argomentative o la mancata risposta a singoli motivi difensivi.
  • Una censura è inammissibile se non si confronta con una ratio decidendi autonoma e decisiva della sentenza impugnata.
  • Nel giudizio di legittimità, la mancata trascrizione del contenuto degli atti o documenti richiamati impedisce il controllo di autosufficienza del motivo.
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Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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