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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40141/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era non specifico e solo apparente, perché costituiva una mera reiterazione delle censure già esaminate e respinte in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 9 gennaio 2025, deducendo un unico motivo di violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. in relazione alla responsabilità per il reato di ricettazione. Secondo la Corte di cassazione, la censura si limitava a riproporre pedissequamente le doglianze già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata; in particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato sulla base delle particolari circostanze di tempo e di luogo.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La deduzione di violazione di legge deve tradursi in una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata; non è ammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di motivi già dedotti in appello e già disattesi dal giudice di merito.

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come titolo di responsabilità per il reato di ricettazione oggetto di contestazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, è posta a carico del ricorrente la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riprodurre censure già formulate in appello.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede una critica argomentata e non meramente apparente, idonea a evidenziare errori logici o giuridici della decisione impugnata.
  • Quando la Corte di merito ha fondato l'affermazione di responsabilità su elementi fattuali puntuali, il ricorrente deve censurare tali elementi in modo diretto; la loro mera contestazione reiterativa non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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