Cassazione Penale, Ordinanza n. 07140/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dalla pronuncia alcuna riforma della decisione di merito sul punto dell'attenuante, poiché il ricorso è stato arrestato in rito per difetto di specificità del motivo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello deducendo un solo motivo, cioè la mancata applicazione della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 6 c.p., sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso tale beneficio. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo si limitava a riproporre, in modo pedissequo, le medesime argomentazioni già svolte in appello e già specificamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza impugnata; per tale ragione il motivo è stato ritenuto aspecifico e solo apparente, dunque non deducibile in sede di legittimità.
Norme richiamate
La deduzione dell'attenuante non può limitarsi alla mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti in appello; in cassazione occorre una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera reiterazione di censure già formulate in appello e già confutate dal giudice di merito, senza una vera critica alla motivazione impugnata.
- La specificità del motivo richiede un confronto effettivo con la decisione impugnata e l'indicazione delle ragioni per cui essa sarebbe erronea o illogica; non è sufficiente riproporre le stesse deduzioni difensive.
- La deduzione di una circostanza attenuante in sede di legittimità non può tradursi in un generico dissenso sul giudizio di merito, ma deve evidenziare un concreto vizio della motivazione o dell'applicazione della norma.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dalla legge, incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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