Cassazione Penale, Sentenza n. 40872/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente era imputata per falsità ideologica (art. 483 c.p.), avendo nella dichiarazione sostitutiva presentata il 30/03/2018 indicato un reddito inferiore per ottenere la riduzione del contributo unificato in un giudizio di lavoro (reddito dichiarato inferiore a euro 34.585,23 rispetto al reddito effettivo di euro 44.885,00). In appello era stata assolta per particolare tenuità. In cassazione la ricorrente contestava la qualificazione giuridica della condotta, sostenendo che si trattava, ove del caso, di una violazione amministrativa o di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), e che il vantaggio economico conseguito era pari a euro 43,00, sotto la soglia di punibilità prevista dal secondo comma dell'art. 316-ter.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la falsa attestazione finalizzata a ottenere l'esenzione o la riduzione del contributo unificato debba essere inquadrata, di principio, nel reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), poiché il vantaggio conseguito viene posto a carico della collettività. Tuttavia, nel caso concreto il vantaggio economico effettivo era pari a euro 43,00, inferiore alla soglia di punibilità di euro 3.999,96 prevista dal secondo comma dell'art. 316-ter; pertanto il fatto non è previsto dalla legge come reato. La sentenza impugnata è annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi al Prefetto di Avellino per gli eventuali profili amministrativi.
Norme richiamate
art. 483 cod. pen. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)
La Corte ritiene che tale fattispecie venga assorbita dall'art. 316-ter quando la falsa attestazione è finalizzata ad ottenere indebite erogazioni pubbliche
art. 316-ter cod. pen. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)
secondo comma: soglia di punibilità pari a euro 3.999,96
La norma tutela l'integrità delle risorse pubbliche: la falsa dichiarazione finalizzata a ottenere un vantaggio a carico della collettività integra questo reato; se il vantaggio è inferiore alla soglia prevista, il fatto non è reato
artt. 75 e 76 d.P.R. n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e efficacia)
Regolamentano le dichiarazioni sostitutive rese dal privato; la falsa attestazione in tali dichiarazioni può condurre a responsabilità penale o amministrativa secondo il fine e l'entità del vantaggio ottenuto
Giurisprudenza: Sez. U., sent. "Carchivi" n. 16568/2007
Principio secondo cui la falsa dichiarazione rilevante ai fini dell'art. 483 c.p. è assorbita nel reato previsto dall'art. 316-ter quando è finalizzata a ottenere indebite erogazioni pubbliche
Giurisprudenza: Sez. U., sent. "Pizzuto" n. 7537/2010
Chiarisce che integra l'art. 316-ter la falsa attestazione sulle condizioni reddituali che determini un provvedimento di esenzione la cui mancata corresponsione grava sulla collettività, anche in assenza di un'erogazione formale
Massime di principio
- Una falsa dichiarazione resa per ottenere esenzioni, riduzioni o altri vantaggi a carico della collettività va di norma inquadrata nell'art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche), non nell'art. 483 c.p.
- Se il vantaggio economico conseguito è inferiore alla soglia prevista dal secondo comma dell'art. 316-ter (attualmente euro 3.999,96), il fatto non integra reato e può restare un'illecita amministrativa; la giustizia penale non è esperibile per insufficienza del danno/vantaggio
- L'art. 483 c.p. (falsità ideologica) resta rilevante quando la falsità non è finalizzata ad ottenere indebito vantaggio pubblico o quando concorre con altri delitti di falso non assorbiti dall'art. 316-ter
- In casi simili è determinante accertare oggettivamente l'entità dell'indebito vantaggio a carico della collettività e il nesso causale tra la falsa attestazione e l'effettivo vantaggio
- Dalla decisione consegue che, anche se la condotta è formalmente di falso, la qualificazione sostanziale deve seguire la finalità e l'effetto economico: per importi minimi la tutela penale può risultare esclusa e restare spazio per sanzioni amministrative o comunicazione al Prefetto
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