Cassazione Penale, Sentenza n. 39978/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione basata su due profili: 1) presenza di "prova nuova" costituita da una perizia fonica disposta nel giudizio ordinario a carico dei coimputati (assolti) che, secondo il ricorrente, dimostrerebbe l'inesistenza delle frasi minacciose attribuite a Siciliano (le due frasi indicate nella querela e nelle dichiarazioni del coimputato Carelli non risulterebbero nella trascrizione o sarebbero immediatamente smentite dalle repliche), e la Corte di appello non avrebbe valutato adeguatamente questi riscontri negativi; 2) sussistenza di un vizio di motivazione e di inconciliabilità fra il giudicato di condanna a carico di Siciliano e la successiva assoluzione di due coimputati (Cocchio e Carelli), in quanto, secondo il ricorrente, la trascrizione peritale dimostrerebbe che i fatti storici sono incompatibili e che la sentenza assolutoria neutralizza l'unico riscontro alle dichiarazioni della persona offesa e alle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da Carelli.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto che la perizia fonica offerta come prova nuova non fosse idonea, alla luce del complesso probatorio originario, a scardinare la "doppia conforme" di condanna in termini di ragionevole sicurezza richiesti per la revisione. È stato ribadito il principio per cui il giudice della revisione deve comparare le nuove prove con quelle già acquisite per valutarne la "resistenza" e che la semplice divergenza interpretativa o omissioni nella trascrizione non impediscono di ritenere compatibili le risultanze. Inoltre la Corte ha precisato che la presunta inconciliabilità fra le due sentenze non è stata dimostrata: le divergenze dipendono da diverse valutazioni probatorie e dal diverso regime di utilizzabilità delle prove nei distinti riti, non da un'effettiva incompatibilità dei fatti storici. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 630, lett. c), cod. proc. pen.
La prova nuova invocata ai fini della revisione deve essere valutata in comparazione con il complesso probatorio già acquisito: essa deve essere idonea a rimuovere, in termini di ragionevole certezza, il convincimento di responsabilità formatosi con il giudicato; il giudice della revisione non può limitarsi ad accogliere automaticamente le nuove prove senza saggiare la loro efficacia rispetto alle prove pregresse.
art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Il concetto di inconciliabilità tra sentenze irrevocabili va inteso come oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano; non è sufficiente una divergenza di valutazione o un diverso esito dovuto a riti diversi o a diverso regime di utilizzabilità delle prove.
Norma relativa all'elemento costitutivo della minaccia nel reato di estorsione: la decisione ha considerato la questione dell'esistenza o meno delle minacce in relazione ai contenuti della querela e delle registrazioni, rilevando che la valutazione della sussistenza della minaccia rientra nella ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.
Norma che prevede la condanna alle spese a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di tale articolo.
Massime di principio
- La revisione straordinaria richiede che la prova nuova sia tale da porre, con ragionevole sicurezza, l'inaffidabilità del compendio probatorio originario: non basta la mera contraddizione o una diversa trascrizione parziale di una registrazione.
- Il giudice della revisione deve comparare le nuove prove con quelle già esistenti e valutare la "resistenza" del giudicato; prove speculari o confliggenti non determinano automaticamente l'annullamento della condanna.
- Una sentenza assolutoria di coimputati, da sola, non è sufficiente a dimostrare l'inconciliabilità con una precedente sentenza di condanna: occorre provare un'effettiva incompatibilità dei fatti storici, non una semplice divergenza di valutazione dovuta a riti o regimi probatori differenti.
- Le omissioni o le parti incomprensibili in una trascrizione peritale non impediscono in astratto che la Corte ritenga compatibili le dichiarazioni della vittima e le altre fonti di prova; l'incertezza nella trascrizione va valutata nel contesto dell'intero materiale probatorio.
- In sede di legittimità non è consentito un nuovo apprezzamento libero delle prove che sostituisca la valutazione del giudice di merito; la Cassazione controlla la corretta applicazione del principio di revisione e la sussistenza dei presupposti normativi, non riconsidera ex novo la credibilità delle prove.
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