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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39978/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione basata su due profili: 1) presenza di "prova nuova" costituita da una perizia fonica disposta nel giudizio ordinario a carico dei coimputati (assolti) che, secondo il ricorrente, dimostrerebbe l'inesistenza delle frasi minacciose attribuite a Siciliano (le due frasi indicate nella querela e nelle dichiarazioni del coimputato Carelli non risulterebbero nella trascrizione o sarebbero immediatamente smentite dalle repliche), e la Corte di appello non avrebbe valutato adeguatamente questi riscontri negativi; 2) sussistenza di un vizio di motivazione e di inconciliabilità fra il giudicato di condanna a carico di Siciliano e la successiva assoluzione di due coimputati (Cocchio e Carelli), in quanto, secondo il ricorrente, la trascrizione peritale dimostrerebbe che i fatti storici sono incompatibili e che la sentenza assolutoria neutralizza l'unico riscontro alle dichiarazioni della persona offesa e alle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da Carelli.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto che la perizia fonica offerta come prova nuova non fosse idonea, alla luce del complesso probatorio originario, a scardinare la "doppia conforme" di condanna in termini di ragionevole sicurezza richiesti per la revisione. È stato ribadito il principio per cui il giudice della revisione deve comparare le nuove prove con quelle già acquisite per valutarne la "resistenza" e che la semplice divergenza interpretativa o omissioni nella trascrizione non impediscono di ritenere compatibili le risultanze. Inoltre la Corte ha precisato che la presunta inconciliabilità fra le due sentenze non è stata dimostrata: le divergenze dipendono da diverse valutazioni probatorie e dal diverso regime di utilizzabilità delle prove nei distinti riti, non da un'effettiva incompatibilità dei fatti storici. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 630, lett. c), cod. proc. pen.

    La prova nuova invocata ai fini della revisione deve essere valutata in comparazione con il complesso probatorio già acquisito: essa deve essere idonea a rimuovere, in termini di ragionevole certezza, il convincimento di responsabilità formatosi con il giudicato; il giudice della revisione non può limitarsi ad accogliere automaticamente le nuove prove senza saggiare la loro efficacia rispetto alle prove pregresse.

  • art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Il concetto di inconciliabilità tra sentenze irrevocabili va inteso come oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano; non è sufficiente una divergenza di valutazione o un diverso esito dovuto a riti diversi o a diverso regime di utilizzabilità delle prove.

  • art. 629, comma 2, cod. pen.

    Norma relativa all'elemento costitutivo della minaccia nel reato di estorsione: la decisione ha considerato la questione dell'esistenza o meno delle minacce in relazione ai contenuti della querela e delle registrazioni, rilevando che la valutazione della sussistenza della minaccia rientra nella ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di tale articolo.

Massime di principio

  • La revisione straordinaria richiede che la prova nuova sia tale da porre, con ragionevole sicurezza, l'inaffidabilità del compendio probatorio originario: non basta la mera contraddizione o una diversa trascrizione parziale di una registrazione.
  • Il giudice della revisione deve comparare le nuove prove con quelle già esistenti e valutare la "resistenza" del giudicato; prove speculari o confliggenti non determinano automaticamente l'annullamento della condanna.
  • Una sentenza assolutoria di coimputati, da sola, non è sufficiente a dimostrare l'inconciliabilità con una precedente sentenza di condanna: occorre provare un'effettiva incompatibilità dei fatti storici, non una semplice divergenza di valutazione dovuta a riti o regimi probatori differenti.
  • Le omissioni o le parti incomprensibili in una trascrizione peritale non impediscono in astratto che la Corte ritenga compatibili le dichiarazioni della vittima e le altre fonti di prova; l'incertezza nella trascrizione va valutata nel contesto dell'intero materiale probatorio.
  • In sede di legittimità non è consentito un nuovo apprezzamento libero delle prove che sostituisca la valutazione del giudice di merito; la Cassazione controlla la corretta applicazione del principio di revisione e la sussistenza dei presupposti normativi, non riconsidera ex novo la credibilità delle prove.

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