Cassazione Penale, Sentenza n. 46096/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore di Lardinelli con due censure principali: 1) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 120 cod. pen.) sostenendo che Pacenti non fosse titolare del diritto di querela perché l'agenzia era mandataria della compagnia AXA e le somme contestate dovessero essere versate alla Compagnia e non all'agenzia; 2) violazione di legge (artt. 393, 646 cod. pen.) e vizio di motivazione per non avere riconosciuto un presunto diritto di ritenzione/compensazione del ricorrente (avanzamento di 2.000 euro e credito complessivo di 8.700 euro), sostenendo che la ritenzione delle somme dovesse essere inquadrata nell'art. 392 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato sul piano della qualificazione della persona offesa: ha confermato che il titolare dell'agenzia (Pacenti), avendo la disponibilità dei premi e il diritto a trattenere le provvigioni, è persona offesa e titolare della querela. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché equivaleva a una richiesta di diversa valutazione delle prove e conteneva questioni di merito introdotte per la prima volta in cassazione, in violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Tuttavia, la Cassazione ha constatato la non manifesta infondatezza della prima censura e, valutata la situazione processuale, ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio solo agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Le statuizioni civili sono state confermate. P.Q.M.: annullamento senza rinvio per effetto della prescrizione; rigetto del ricorso quanto agli effetti civili.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto ai sensi della disposizione; norma richiamata a titolo procedurale per il rito adottato.
Richiamato dal ricorrente nella censura sulla titolarità della querela; la Corte ha comunque affrontato la questione richiamando il principio che la persona offesa è il titolare del bene giuridico protetto e che la disponibilità dei premi da parte dell'agenzia la legittima a proporre querela.
Norme richiamate dal ricorrente nell'ambito delle censure; la Corte ha ritenuto le questioni sollevate attinenti alla valutazione di merito e non ammissibili in cassazione.
Invocato dal ricorrente per giustificare una ritenzione delle somme come diritto di compensazione/ritenzione; la Corte ha considerato la questione come valutazione probatoria/di merito inammissibile in sede di legittimità.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Applicato per escludere le censure che introducono valutazioni di fatto o nuove argomentazioni in cassazione, giustificando l'inammissibilità del secondo motivo.
prescrizione (normativa sostanziale/processuale)
Sulla base della non manifesta infondatezza di alcune censure e della situazione processuale, la Corte ha dichiarato estinto il reato per decorso del termine massimo di prescrizione e ha annullato la sentenza impugnata agli effetti penali.
Massime di principio
- La "persona offesa" è il titolare del diritto protetto dalla norma penale: chi ha la disponibilità effettiva della somma (anche in virtù del mandato/rapporto di intermediazione) può essere considerato persona offesa e titolare del diritto di querela.
- In materia di appropriazione indebita, la qualificazione della disponibilità della cosa (premi, somme) e il rapporto di mandato tra agenzia e compagnia sono decisivi per stabilire chi possa proporre querela.
- Le contestazioni relative a un presunto diritto di ritenzione o di compensazione devono essere trattate nei gradi di merito con adeguata istruzione probatoria; sollevare tali questioni per la prima volta in cassazione è normalmente inammissibile.
- La Corte di Cassazione non sostituisce il giudice di merito nella valutazione delle prove: i motivi che richiedono una diversa valutazione del compendio probatorio sono tipicamente inammissibili in sede di legittimità (art. 606 c.p.p.).
- Anche quando siano confermate le valutazioni di responsabilità nei giudizi di merito, la prescrizione può estinguere il reato in sede di legittimità: l'annullamento per prescrizione incide solo sugli effetti penali, mentre le statuizioni civili possono rimanere ferme.
- Chi opera come subagente e trattiene premi deve documentare puntualmente eventuali crediti o ragioni di ritenzione già nei precedenti gradi di giudizio per evitare che la questione sia esclusa per inammissibilità in cassazione.
- Nelle contestazioni che coinvolgono rapporti tra agenzia e compagnia assicurativa, è essenziale dimostrare la titolarità del credito o della disponibilità delle somme (contratto di mandato, condizioni contrattuali, rendicontazioni) per difendersi efficacemente dall'accusa di appropriazione.
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