Cassazione Penale, Sentenza n. 00232/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva errori nell'applicazione delle riduzioni di pena connesse ai riti speciali nella determinazione della pena unica per il vincolo di continuazione. In particolare: (i) il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di scomporre correttamente le pene e di calcolare per ciascuna sentenza la pena "base" anteriore all'abbattimento, applicando poi la riduzione per il rito (un terzo per il giudizio abbreviato) sulla quota di aumento relativa ai reati satellite; (ii) non avrebbe applicato la riduzione prevista per il patteggiamento (art. 444) nella misura effettivamente concordata; (iii) non avrebbe applicato l'ulteriore riduzione ex art. 442, comma 2-bis (d.lgs. n.150/2022, riduzione di un sesto) alla sentenza resa con giudizio abbreviato e non impugnata dopo l'entrata in vigore della riforma; (iv) la motivazione non consentiva di ricostruire il calcolo effettivo degli aumenti e delle riduzioni alla luce della giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Brescia in diversa composizione per riesaminare e ricalcolare la pena unica. La Corte ha richiamato i principi da seguire: individuare il reato più grave tenendo conto delle pene concretamente inflitte (comprensive delle riduzioni premiali), scomporre le continuazioni già riconosciute per ricostruire le pene base anteriori agli aumenti e agli abbattimenti, calcolare separatamente le quote di aumento relative ai reati giudicati con rito abbreviato e applicare poi la riduzione predeterminata (un terzo) su quella somma, replicare la misura di riduzione concordata per il patteggiamento quando presente e applicare d'ufficio, ove dovuto, la riduzione di un sesto prevista dall'art. 442, comma 2-bis per le sentenze abbreviate non impugnate dopo il d.lgs. n.150/2022. La motivazione era insufficiente perché il giudice dell'esecuzione si era limitato ad affermare che "ciascun aumento risulta già depurato della rispettiva riduzione per il rito" senza mostrare i calcoli; occorre invece esplicitare la ricostruzione delle misure prima e dopo gli abbattimenti.
Norme richiamate
Regola la determinazione della pena unica in caso di continuazione; la Corte richiede che la commisurazione degli aumenti e delle riduzioni segua il corretto ordine operativo (scomposizione, calcolo degli aumenti, applicazione delle diminuenti processuali).
"quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione"
Dopo il d.lgs. n.150/2022, per le sentenze con rito abbreviato non impugnate occorre verificare ed applicare d'ufficio la riduzione aggiuntiva di un sesto; tale beneficio opera ope legis e deve essere accertato dal giudice dell'esecuzione prima di procedere al calcolo della continuazione.
art. 442 cod. proc. pen. (comma 2)
La riduzione premiale per il rito abbreviato è fissata in misura di un terzo e deve essere considerata nella determinazione delle quote di pena relative ai reati riconosciuti con quel rito.
Nel patteggiamento la riduzione della pena è concordata e variabile (fino a un terzo); il giudice dell'esecuzione deve rispettare la misura di abbattimento effettivamente concordata e darne specifica indicazione.
Indica i limiti di intervento del giudice dell'esecuzione nella rideterminazione della pena; la Corte ricorda che il potere è sottoposto ai limiti di legge e alla necessità di motivazione analitica.
art. 676, comma 3-bis cod. proc. pen.
"Il giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile"
Stabilisce la competenza del giudice dell'esecuzione ad accertare e applicare d'ufficio la riduzione ex art. 442, comma 2-bis, e impone un'attivazione tempestiva del procedimento esecutivo per questo accertamento.
art. 665, comma 4 cod. proc. pen.
Quando l'incidente di esecuzione investe più titoli, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo; la Corte richiama questa regola per spiegare quale giudice deve applicare riduzioni eventualmente omesse.
Ha introdotto la modifica all'art. 442 prevedendo il comma 2-bis (ulteriore riduzione di un sesto per le sentenze non impugnate), innovazione che va applicata anche in sede esecutiva e che non può essere estesa ai titoli divenuti irrevocabili prima della riforma.
Corte Cost. n. 183/2013
Richiamata in tema di ricusazione del giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata e divieto di sua partecipazione al giudizio di rinvio; rilevante per la composizione del nuovo giudice al quale rinviare.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve scomporre le pene indicate nelle singole sentenze per individuare la "pena base" anteriore agli aumenti e agli abbattimenti prima di determinare la pena unica per continuazione.
- Per i reati giudicati con giudizio abbreviato la riduzione predeterminata (un terzo) deve essere applicata alla quota di aumento riferibile ai reati satellite dopo aver calcolato gli aumenti; il giudice deve mostrare i calcoli e motivare la replica della riduzione.
- Per i reati definiti con patteggiamento il giudice dell'esecuzione deve replicare la misura di diminuzione effettivamente concordata e indicarla espressamente nella ricostruzione della pena unica.
- La riduzione di un sesto prevista dall'art. 442, comma 2-bis (d.lgs. n.150/2022) per le sentenze abbreviate non impugnate deve essere accertata e applicata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione al momento utile; non può consolidarsi il vizio per mera omissione temporale e va comunque computata nella determinazione della pena unica.
- Nella determinazione del reato più grave si tiene conto delle pene concretamente inflitte (cioè comprensive delle riduzioni premiali), ma il giudice deve comunque ricostruire le pene base e le operazioni aritmetiche che hanno portato al risultato complessivo, per consentire il controllo di legittimità.
- Quando l'incidente di esecuzione investe più titoli irrevocabili, la competenza spetta al giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento irrevocabile; quel giudice deve applicare anche eventuali riduzioni processuali omesse in precedenza.
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