Cassazione Penale, Ordinanza n. 33065/2026 del 08/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per la violazione di sigilli aggravata dalla qualità di custode, prevista dall'art. 349, comma secondo, c.p. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, vizio di motivazione e violazione di legge, lamentando che la Corte d'appello avesse confermato la decisione di primo grado mediante un richiamo adesivo e per relationem, senza adeguatamente motivare sulla mancata riqualificazione del fatto nell'illecito amministrativo di cui all'art. 350 c.p., sull'asserito difetto dell'elemento soggettivo e sull'applicazione della recidiva. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 99 e 133 c.p. e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto legittima la motivazione per relationem, poiché la Corte territoriale aveva richiamato le risultanze degli accertamenti svolti in primo grado, ne aveva selezionato gli elementi essenziali e li aveva sottoposti a un autonomo vaglio. In particolare, l'imputato, nominato custode giudiziario quale responsabile della struttura ricettiva, era presente al momento del sequestro e al successivo accertamento, quando la struttura risultava operativa nonostante il vincolo; una delle aree sequestrate era destinata al ricevimento del pubblico e alla prosecuzione dell'attività, e non risultava plausibile l'ignoranza dell'imputato circa l'estensione del sequestro. La Corte ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata la sussistenza dell'elemento soggettivo, ravvisato nella cosciente violazione del vincolo. Quanto alla recidiva, ha rilevato che la relativa doglianza non era stata proposta in appello e che il ricorrente non aveva contestato la completezza della sintesi dei motivi d'appello contenuta nella sentenza impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La censura sulla motivazione per relationem e sull'elemento soggettivo è stata ritenuta infondata, perché la Corte d'appello aveva fornito una motivazione autonoma, congrua e aderente alle risultanze processuali, valorizzando la presenza dell'imputato, la sua qualità di custode giudiziario, l'operatività della struttura sottoposta a sequestro e la consapevole violazione del vincolo. La doglianza sulla recidiva è stata dichiarata inammissibile perché non dedotta nel giudizio d'appello. Conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non risultando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La disposizione è stata applicata per la condanna relativa alla violazione di sigilli aggravata dalla qualità di custode.
La disposizione è stata invocata dal ricorrente per sostenere la riqualificazione del fatto nell'illecito amministrativo, ma la richiesta è stata disattesa.
La norma è stata richiamata dal ricorrente in relazione alla contestazione della recidiva.
La norma è stata richiamata dal ricorrente in relazione alla motivazione sul riconoscimento della recidiva.
La norma è stata applicata per dichiarare inammissibile la doglianza sulla recidiva non dedotta in appello.
La norma è stata applicata per porre a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La motivazione per relationem della sentenza d'appello è legittima quando richiama un provvedimento processuale legittimo e congruamente motivato, dimostra che il giudice ne ha conosciuto e meditato le ragioni e consente alla parte di conoscere e criticare l'atto richiamato; non è necessario un richiamo meramente adesivo o una trascrizione integrale quando il giudice d'appello seleziona le risultanze rilevanti e ne espone autonomamente il significato dimostrativo.
- Nel reato di violazione di sigilli commesso dal custode, la presenza dell'agente al momento dell'apposizione dei sigilli e dell'accertamento, unitamente alla prosecuzione dell'attività nelle aree sequestrate e alla sua qualità di responsabile della struttura, può fondare la prova della consapevole violazione del vincolo e dell'elemento soggettivo.
- La doglianza relativa alla recidiva non dedotta nel giudizio d'appello è inammissibile in cassazione, salvo che il ricorrente dimostri che la questione era stata effettivamente devoluta al giudice di secondo grado e che la sintesi dei motivi d'appello riportata nella sentenza sia incompleta.
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