Cassazione Penale, Sentenza n. 18439/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha disposto la custodia cautelare in carcere per il reato ex art. 628 c.p.. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'insussistenza delle esigenze cautelari (essendo già ristretto per altra causa) e dei gravi indizi di colpevolezza (poiché la piattaforma investigativa risulterebbe incerta), nonché l'eccessività della misura cautelare scelta.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto le censure meramente reiterative o manifestamente infondate. Il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la custodia in carcere richiamando la dichiarazione della persona offesa (descrizione della violenza con strangolamento e identificazione fotografica ritenuta attendibile per segni individualizzanti come tatuaggi), oltre alla spiccata pericolosità sociale del ricorrente, precedenti penali rilevanti e un precedente di evasione che aveva comportato aggravamento della misura. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, oltre agli adempimenti di cancelleria.
Norme richiamate
Usata per qualificare il fatto come rapina con violenza o minaccia o con condizioni assimilabili allo strangolamento; la condotta violenta descritta dalla persona offesa giustifica l'applicazione della norma.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nell'ambito delle censure procedurali; riferito ai limiti e alle formalità delle impugnazioni (la violazione è stata ritenuta non fondata).
art. 275, commi 1, 2, 2-bis e 3, cod. proc. pen.
Norme relative alla motivazione e alla decisione sulle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari e dei gravi indizi.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Richiama la procedura di trattazione scritta delle impugnazioni; applicata per disciplinare il rito della trattazione nel procedimento.
art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (e art. 17, d.l. 22 giugno 2023, n. 75)
Richiamato in relazione all'ambito temporale di applicazione della disciplina sulla trattazione scritta; usato per valere sulla decorrenza dell'applicabilità delle norme processuali citate.
Norma che disciplina la condanna alle spese e l'obbligo di risarcimento alla parte resistente in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Riguarda gli adempimenti di cancelleria dopo la sentenza; la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti.
Corte Cost., 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in riferimento ai criteri per la liquidazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, valutando i profili di colpa dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'identificazione fotografica può essere ritenuta attendibile quando la persona offesa è credibile e sussistono segni altamente individualizzanti (es. tatuaggi) che riducono l'incertezza identificativa.
- Lo stato di detenzione per altra causa non esclude automaticamente la sussistenza di esigenze cautelari; va valutato il rischio di reiterazione, la pericolosità e l'efficacia di misure alternative.
- Precedenti penali rilevanti e comportamenti come l'evasione aumentano la probabilità che il giudice ritenga necessaria una misura cautelare custodiale anziché misure meno afflittive.
- Le censure meramente reiterative o duplicative di argomenti già valutati dal giudice di merito sono spesso dichiarate inammissibili in Cassazione; è necessario proporre motivi nuovi o prospettare vizi di diritto chiari.
- Chi impugna in cassazione contro provvedimenti cautelari rischia sanzioni processuali (spese e contributo alla Cassa delle ammende) se il ricorso è ritenuto manifestamente infondato o colpevole.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18367/2024 del 10/05/2024
- Sentenza penale · 10 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18369/2024 del 10/05/2024
- Sentenza penale · 10 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18371/2024 del 10/05/2024
- Sentenza penale · 10 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18374/2024 del 10/05/2024
- Sentenza penale · 10 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18375/2024 del 10/05/2024
- Sentenza penale · 10 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18376/2024 del 10/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →