Cassazione Civile, Ordinanza n. 12821/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (produttore)
La controversia
Una ditta aveva acquistato, tramite un rivenditore, un distributore automatico di sigarette prodotto dalla società ricorrente e concesso in leasing da una società finanziaria. L'utilizzatrice aveva agito per ottenere la risoluzione della vendita e del leasing, la restituzione delle somme versate e il risarcimento dei danni, deducendo vizi e difetti di funzionamento del bene. Il Tribunale aveva rigettato le domande, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, accertando un difetto di fabbricazione del macchinario e condannando in solido venditore e produttore al pagamento di euro 10.761,65. La società produttrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale accolto in appello una domanda asseritamente nuova, diversa per titolo e soprattutto per contenuto e quantificazione rispetto a quella proposta in primo grado; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che il macchinario era stato modificato dal rivenditore, che inizialmente funzionava e che la causa del guasto non era stata accertata; 3) violazione degli artt. 116 c.p.c., 2702 e 2043 c.c., perché la Corte d'appello avrebbe attribuito al verbale di consegna e collaudo un significato incompatibile con la sua natura di prova legale e avrebbe affermato una responsabilità aquiliana del produttore nonostante quel verbale attestasse il buon funzionamento del bene; 4) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., per avere fondato la decisione anche su prove non prodotte dall'attrice, in particolare su fatture relative a spese di assistenza tecnica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la domanda accolta dalla Corte d'appello fosse nuova rispetto a quella introdotta in primo grado, perché aveva mutato il bene della vita richiesto e, in particolare, aveva introdotto una pretesa risarcitoria diversa e quantitativamente più ampia. Ha dichiarato inammissibili gli altri tre motivi, poiché il secondo e il quarto tendevano a una rivalutazione del merito e il terzo contestava in realtà il giudizio di fatto e l'apprezzamento delle prove, non sindacabili nei limiti denunciati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al solo motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
vieta in appello la proposizione di domande nuove; il potere di qualificazione del giudice non può oltrepassare il limite dell'invarianza del bene della vita richiesto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale invocato per la censura di violazione di legge sul tema della domanda nuova.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente il sindacato solo sull'omesso esame di fatti storici decisivi, non sulla mera rivalutazione delle prove o dei fatti già scrutinati.
la sua violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale previsto o dichiara di applicare un criterio errato di valutazione; non quando si contesta il merito dell'apprezzamento probatorio.
richiamato dalla ricorrente in relazione al valore probatorio della scrittura privata costituita dal verbale di consegna e collaudo.
richiamato in relazione all'affermazione di una responsabilità aquiliana del produttore per la messa in commercio di un bene difettoso.
non consente di censurare in cassazione una decisione fondata su una diversa lettura delle risultanze istruttorie quando la doglianza si traduce in critica fattuale.
invocato sulla ripartizione dell'onere della prova; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a contestare l'accertamento di fatto.
Massime di principio
- Il giudice può e deve qualificare giuridicamente la domanda, ma non può mutarne l'oggetto sostanziale: la riqualificazione è ammessa solo se resta invariato il bene della vita richiesto e il diritto soggettivo azionato.
- In appello è vietato accogliere una domanda nuova quando la pretesa si fonda su un diverso contenuto risarcitorio, su danni differenti rispetto a quelli dedotti in primo grado o su un ampliamento sostanziale della domanda originaria.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la contestazione della valutazione delle prove o la richiesta di una nuova lettura del compendio istruttorio.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento o applica un criterio di valutazione incompatibile con la natura della prova; non è sufficiente dissentire dall'esito della valutazione probatoria.
- Le censure che sollecitano una diversa ricostruzione dei fatti o della prova non sono proponibili in cassazione sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 2697 c.c., quando mirano in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di merito.
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