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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25704/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

L’impresa appaltatrice aveva ottenuto dal Tribunale di Bassano del Grappa il decreto ingiuntivo n. 371/2010 per € 122.817,39, oltre agli interessi previsti dal d.lgs. n. 231/2002, quale corrispettivo di opere edili e forniture eseguite in appalto. La società committente aveva proposto opposizione, lamentando vizi e difetti dell’opera e inesatto adempimento, chiedendo la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni, incluso il lucro cessante da ritardata consegna, e formulando domanda riconvenzionale. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 147/2017, revocava il decreto e condannava la committente a pagare € 62.799,84, oltre accessori e interessi secondo le decorrenze previste dal d.lgs. n. 231/2002. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 398/2021, depositata il 23 febbraio 2021, rigettava la censura relativa al lucro cessante e, accogliendo parzialmente l’appello, fissava al 2 febbraio 2010, data della fattura n. 15, la decorrenza degli interessi sull’importo accertato come dovuto; compensava integralmente le spese dei due gradi. La committente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. In via preliminare, i resistenti eccepivano l’inammissibilità dei motivi ai sensi degli artt. 366, n. 4, e 360-bis, n. 1, c.p.c. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, denunciavano la violazione degli artt. 1282 e 1460 c.c. e dell’art. 4 del d.lgs. n. 231/2002: secondo la ricorrente, gli interessi sul saldo non dovevano decorrere dalla fattura, ma da quando il credito fosse divenuto liquido ed esigibile, tenuto conto dell’eccezione d’inadempimento relativa ai vizi dell’opera; in particolare, il credito sarebbe stato comunque illiquido. Il terzo motivo denunciava la violazione degli artt. 1223, 1224, 1277, 1282, 1667 e 1668 c.c., sostenendo che il controcredito risarcitorio per il minor valore dell’opera viziata fosse un debito di valore, da rivalutare dalla produzione del danno e corredare dei relativi interessi prima della compensazione.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione preliminare d’inammissibilità, rilevando che i motivi individuavano le norme e le statuizioni censurate senza sollecitare una nuova valutazione dei fatti. Ha accolto il primo motivo: l’eccezione d’inadempimento del committente non esclude automaticamente la mora sull’intero corrispettivo; opera nei limiti dell’importo corrispondente, salvo che la sospensione integrale sia giustificata da proporzionalità e buona fede. La Corte d’appello aveva applicato l’automatismo degli interessi previsto per le transazioni commerciali senza valutare la proporzione tra il saldo sospeso e i vizi accertati; tale valutazione è rimessa al giudice di rinvio, che dovrà stabilire se e in quale misura la sospensione fosse giustificata e da quando siano dovuti gli interessi sulla parte non giustificata. Il secondo motivo, relativo all’illiquidità del credito, è stato dichiarato assorbito, poiché la decorrenza degli interessi deve comunque essere rideterminata. È stato accolto anche il terzo motivo: la somma dovuta dall’appaltatrice per il minor valore dell’opera viziata costituisce debito di valore e deve essere rivalutata dalla produzione del danno, individuata nell’esecuzione delle opere viziate, con i relativi accessori; il giudice dovrà quindi rideterminare il controcredito rivalutato e compensarlo con il credito dell’appaltatrice dopo aver reso omogenee le poste. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • artt. 366, n. 4, e 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Va disattesa l’eccezione preliminare di inammissibilità dei motivi ex artt. 366 n. 4 e 360-bis n. 1 c.p.c.: i mezzi individuano le norme violate e il decisum censurato senza sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti, e la sentenza impugnata non è conforme alla giurisprudenza di legittimità, per quanto si dirà sui singoli motivi.

    L’eccezione d’inammissibilità non è fondata quando i motivi indicano le norme violate e la statuizione censurata senza chiedere una nuova valutazione dei fatti e la decisione impugnata non è conforme alla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 1282 c.c.

    In tema di appalto privato il corrispettivo è dovuto alle scadenze contrattuali o, in difetto, al momento dell’accettazione dell’opera, da cui decorrono per l’appaltatore gli interessi sulle somme dovutegli.

    In un appalto privato, gli interessi sul corrispettivo decorrono dalle scadenze pattuite o, in mancanza, dall’accettazione dell’opera, fermo il rilievo dell’eccezione d’inadempimento secondo i criteri precisati dalla Corte.

  • art. 4 d.lgs. n. 231/2002

    L’automatismo della decorrenza degli interessi nelle transazioni commerciali (art. 4 d.lgs. n. 231/2002) dispensa dalla costituzione in mora, non dal presupposto di un ritardo imputabile: l’eccezione fondata esclude il ritardo nella misura in cui è proporzionata all’inadempimento della controparte.

    La decorrenza automatica degli interessi nelle transazioni commerciali elimina la necessità della costituzione in mora, ma non quella di un ritardo imputabile. Un’eccezione d’inadempimento fondata esclude la mora nella misura in cui la sospensione del pagamento sia proporzionata all’inadempimento della controparte.

  • art. 1460, secondo comma, c.c.

    L’eccezione di inadempimento opposta dal committente che abbia riscontrato vizi dell’opera non rende inesigibile l’intero corrispettivo: essa opera nei limiti del corrispondente importo, sicché, operata la compensazione fra i reciproc i crediti, per la parte residua il committente resta tenuto al pagamento e ai relativi interessi di mora, salvo che la sospensione dell’intero si giustifichi alla stregua del canone di proporzionalità e di buona fede posto dall’art. 1460, secondo comma, c.c.

    L’eccezione d’inadempimento del committente giustifica la sospensione del corrispettivo entro i limiti corrispondenti ai vizi; la sospensione dell’intero pagamento è ammissibile solo se, in concreto, rispetta proporzionalità e buona fede.

  • art. 1223 c.c.

    L’argomento dell’omogeneità delle poste, su cui la sentenza impugnata si fonda, è rovesciato: l’omogeneità si consegue esprimendo il debito di valore nella moneta della data di liquidazione, sicché la rivalutazione non è un accessorio da depurare ma una componente della liquidazione.

    Per compensare un debito di valore con un debito di valuta, il primo va espresso in moneta di pari valore alla data della liquidazione: la rivalutazione costituisce una componente della liquidazione e non un accessorio da escludere per rendere omogenee le poste.

  • artt. 1224, 1277 e 1282 c.c.

    L’obbligazione dell’appaltatrice al risarcimento del danno per il minor valore dell’opera affetta da vizi (artt. 1667 e 1668 c.c.) costituisce debito di valore, sottratto al principio nominalistico e soggetto a rivalutazione monetaria fino alla liquidazione, oltre agli interessi secondo il criterio proprio delle obbligazioni di valore; in tal senso depone la distinzione tra il corrispettivo dell’appaltatore, debito di valuta, e la somma dovuta al committente per l’eliminazione dei vizi o la riduzione del prezzo, debito di valore (Cass. 11594/2004; Cass. 15725/2021).

    La Corte distingue il corrispettivo dell’appaltatore, debito di valuta, dal controcredito del committente per il minor valore dell’opera viziata, debito di valore, soggetto a rivalutazione e agli interessi propri di tale categoria; il principio nominalistico non impedisce la rivalutazione del debito di valore.

  • artt. 1667 e 1668 c.c.

    L’obbligazione dell’appaltatrice al risarcimento del danno per il minor valore dell’opera affetta da vizi (artt. 1667 e 1668 c.c.) costituisce debito di valore, sottratto al principio nominalistico e soggetto a rivalutazione monetaria fino alla liquidazione, oltre agli interessi secondo il criterio proprio delle obbligazioni di valore; in tal senso depone la distinzione tra il corrispettivo dell’appaltatore, debito di valuta, e la somma dovuta al committente per l’eliminazione dei vizi o la riduzione del prezzo, debito di valore (Cass. 11594/2004; Cass. 15725/2021).

    Il credito del committente per il risarcimento del minor valore dell’opera affetta da vizi, ovvero per le conseguenze economiche collegate all’eliminazione dei vizi o alla riduzione del prezzo, è un debito di valore: va rivalutato fino alla liquidazione e maggiorato degli interessi secondo i criteri propri delle obbligazioni di valore.

Massime di principio

  • Nell’appalto privato, il corrispettivo è dovuto alle scadenze contrattuali o, in mancanza di previsione, al momento dell’accettazione dell’opera; da tale momento decorrono normalmente gli interessi sulle somme dovute.
  • L’eccezione d’inadempimento del committente fondata sui vizi dell’opera non rende automaticamente inesigibile l’intero corrispettivo: la sospensione è giustificata nei limiti proporzionati all’inadempimento, secondo buona fede. Sulla parte del corrispettivo la cui sospensione non risulti giustificata possono maturare interessi moratori.
  • L’automatismo degli interessi previsto per le transazioni commerciali esonera dalla costituzione in mora, ma non prescinde dal ritardo imputabile. Il giudice deve valutare se la sospensione del pagamento sia proporzionata ai vizi e all’inadempimento accertati.
  • Il credito risarcitorio del committente per il minor valore dell’opera viziata è un debito di valore, mentre il corrispettivo dovuto all’appaltatore è un debito di valuta. Il controcredito va rivalutato dalla produzione del danno, individuata nell’esecuzione delle opere viziate, e maggiorato degli interessi propri delle obbligazioni di valore.
  • Prima di compensare il controcredito risarcitorio per i vizi con il credito dell’appaltatore, il debito di valore deve essere rivalutato fino alla data della liquidazione, così da rendere omogenee le poste.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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